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giovedì 16 aprile 2015

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, COME SI APPLICA AI LAVORATORI IN MALATTIA

E’ oggetto di grandi discussioni sia sul web, sia sulla carta da stampata (da ultimo, ne ha parlato Il Sole 24 Ore nel numero di martedì 14/4 us.), se e come operino le nuove tutele contro il licenziamento illegittimo in vigore dal 7/3 us. (grazie al D.lgs. 23/2015, “contratto a tutele crescenti”) in caso di licenziamenti intimati nel periodo di malattia, durante il periodo legalmente destinato dalla legge (art. 2110.2°comma Codice Civile) alla conservazione del posto di lavoro del lavoratore malato. Ora, personalmente, crediamo che il caso vada trattato e gestito nei termini che seguono. Come rilevato dalla consultazione del "Commentario Rescigno" ( ed. 2014), bisogna ricordare che l'art. 2110.2°comma Codice Civile prevede, quale garanzia del posto di lavoro del lavoratore malato, una specifica "condizione sospensiva" della facoltà di licenziamento del Datore (fino alla cessazione del periodo ex. Art. 2110.2°comma cc). In questo senso, pertanto, in un eventuale licenziamento, in costanza di malattia, per GMO o GMS, gli effetti saranno sospesi fino alla cessazione del periodo di conservazione del posto ex. Art. 2110 cc, e, una volta efficaci, sono soggette alle tutele del dlgs 23 (indennità economica, ovvero reintegra, per le Aziende con più di 15 Dipendenti, ricorrendo i presupposti ex. art. 3.1°comma dlgs. Cit.). Costituisce invece sicuramente un’ipotesi di nullità del licenziamento, il licenziamento che sia stato disposto per superamento del periodo di comporto, ma ove detto termine non sia maturato. Questo caso è interpretato dalla dottrina come un caso di nullità del licenziamento per violazione di una norma imperativa: in quanto licenziamento nullo, credo non ci siano dubbi sull'applicabilita' della reintegra, anche nel vigore dell'art.2.1° comma dlgs sulle "tutele crescenti" (la reintegra, lo ricordiamo, è disposta per tutti i casi, previsti dalla legge, di nullità del licenziamento). Questa è, al momento, la conclusione che ci pare la più coerente. Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti da parte della dottrina o del legislatore. 

Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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