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martedì 28 aprile 2015

TFR IN BUSTA PAGA EX DPCM 20/2/2015 NON SPETTA PER SUCCESSIONI DI CONTRATTI A TERMINE

Caso: Tizio, nel 2015, è stato assunto a termine da Caio una prima volta dal 1/1/2015 al 28/2/2015; una seconda volta, dal 1/6/2015 al 30/9/2015 e una terza volta dal 1/12/2015 al 31/12/2015. Con l’assunzione stabile al 1/1/2016, Tizio chiede la corresponsione del TFR in busta paga secondo le modalità del Dpcm 20/2/2015, assumendo di aver maturato un’anzianità di 6 mesi, in relazione alla sommatoria dei “contratti a termine”. Ha pregio questo ragionamento? Può accedere alla corresponsione del QU.I.R.?

Risposta: L’art. 1.1°comma lett. d) del Dpcm richiede, ai fini dell’anzianità minima, che il rapporto di lavoro sia “in essere da almeno sei mesi presso lo stesso Datore di Lavoro”. La legge non specifica se il rapporto di lavoro de quo debba intendersi a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato. Virtualmente, sono compresi entrambi i tipi di rapporti, quindi, anche rapporti a termine, se di durata superiore (in questo caso, comunque, il Lavoratore a termine dovrà comunque valutare l’utilità di una corresponsione in busta paga secondo il Dpcm cit., specie sotto i riflessi fiscali, che potrebbero essere anche interessanti, visto il presumibile basso reddito). Ai fini del calcolo dell’anzianità minima, non rileva la “successione di più contratti a termine” (con relativa sommatoria). Questa conclusione, recentemente confermata dalla Circolare INPS 82/2015, appare linearmente e coerentemente deducibile dal medesimo Dpcm, che, ritenendo ex. art. 1.1°comma lett. d), la rilevanza del mero periodo di “operatività” del rapporto (“rapporto in essere”), evidentemente non può contemplare il diverso caso di “sommatoria dei periodi di rapporti a termine”. Del resto, se si coordina l’art. 1 cit. con l’art. 2120 del Codice Civile, si deduce linearmente che il TFR, in presenza di rapporti di lavoro a termine, spezzettati tra di loro, matura, volta per volta, e si liquida, volta per volta, in corrispondenza di ogni termine del rapporto. Non è prevista (legalmente) una maturazione unitaria del TFR in corrispondenza della “mera successione” del rapporto (tra l’altro, non è infrequente nei CCNL, es. Cooperative, Agricoli, trovare norme che consentono agli “avventizi”, per lo più “stagionali, la corresponsione del TFR direttamente in busta paga: in quest’ipotesi, lo ricordiamo, la corresponsione del TFR ex Dpcm 20/2/2015 sarebbe comunque preclusa!).
La corresponsione del TFR quale QU.I.R. ex Dpcm 20/2/2015 non dovrebbe, però, essere preclusa ove Datore di Lavoro e Lavoratore si accordassero per calcolare convenzionalmente l’anzianità di TFR, considerando, ad esempio, un unico TFR in corrispondenza delle mensilità maturate di “successione dei rapporti a termine”. Ma sul punto, si attendono i necessari chiarimenti.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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