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mercoledì 1 aprile 2015

TRASFERIMENTO DISAGEVOLE, GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI?

Quesito: Un Dipendente può invocare un trasferimento disagevole quale giusta causa di dimissioni, e accampare così piena tutela, anche per l’ASpI (ora NASpi)? Grazie. 

Risposta: Per consolidata giurisprudenza (vedi Pret. Milano 18/4/97; Cass. 25886/2008), il Dipendente può invocare il trasferimento come “atto ingiusto” del Datore, quindi, come “giusta causa” di dimissioni ex. art. 2119 Codice Civile, quando il trasferimento “presenti profili di onerosità particolare per il Lavoratore, sia per la distanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione, sia in ragione della retribuzione non elevata destinata a subìre di fatto una drastica riduzione per la copertura di spese di viaggio e alloggio, fuori dal Comune di ordinaria abitazione”. Ricorrendo, in fatto, i profili della “giusta causa” di dimissioni, a fronte del trasferimento, il Dipendente avrà diritto alla speciale tutela prevista per questi casi, ASpI, in primis.

Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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