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venerdì 22 maggio 2015

ART.6 DLGS 23 2015, OFFERTA DI CONCILIAZIONE. DUBBI SULLE TEMPISTICHE

L’offerta datorile di conciliazione deve essere fatta per iscritto entro il termine perentorio di 60 gg. Cosa significa? Significa che, nei 60 gg., si deve concludere la conciliazione? Ovvero significa solo che, nei 60 gg., il Datore deve notificare l’offerta di conciliazione? Potendosi, in questo caso il procedimento concludersi anche oltre … Allo stato dell’attuale testo di legge, non è chiaro… Qui, di seguito il testo dell’art. 6 D.lgs. 23/2015
Art. 6. Offerta di conciliazione.
1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Attualmente, la lettera dell’art. 6 D.lgs. 23/2015 collega la previsione del termine di decadenza di 60 gg. (ricavato per rinvio alla previsione di cui all’art. 2113.4°comma Codice Civile, e all’art. 76 D.lgs. 276/03) alla sola “offerta di conciliazione”, non alla “conciliazione” (evidentemente comprensiva di tutte le fasi della conciliazione medesima: iniziativa, discussione, accordo). In questi termini, una parte autorevole dei Commentatori (Dr. MASSI) ritiene coerente con la lettera del testo di legge concludere che solo “l’offerta” (ovvero l’atto di impulso datorile iniziale della conciliazione) debba ricadere nel termine perentorio dei 60 gg., potendo così l’intero procedimento di conciliazione terminare anche dopo. Tuttavia, occorre dare atto delle notevoli discrepanze applicative che, in questo modo, si generano. Che ne è, ad esempio, delle “offerte di conciliazione” che avvengano in “zona Cesarini”, ossia al 60° giorno? Un’eventualità, quest’ultima, da non trascurarsi certo, visto che il Datore potrebbe essere indotto ad attendere lo spirare dei termini di impugnativa del licenziamento (sempre fissati in 60 gg.) e così “sparare” l’offerta conciliativa all’ultimo … Il problema, qui, sono i tempi della comunicazione di monitoraggio al Centro per l’Impiego che deve essere effettuata (sotto pena di sanzione amministrativa) al 65° giorno successivo alla cessazione del rapporto. A prendere alla lettera la disposizione, parrebbe che residuino solo 5 gg. per la conciliazione. E se l’Ufficio del Lavoro non riesce a convocare prima Datore di Lavoro e Lavoratore? Cosa succede? Una cosa è certa: il Datore deve provvedere alle comunicazioni telematiche, sennò va in sanzione … Ma cosa comunica? Si consideri, tra l’altro, che la norma non contempla (come in altri casi) forme di sospensione dei termini della comunicazione, i quali termini, pertanto, devono intendersi vigenti e vincolanti. Evidentemente, occorre attendere i chiarimenti del Ministero del Lavoro. Attualmente, ci sono due possibilità per uscire da questo impasse:
1) Il Ministero procede ad una interpretazione correttiva della norma sulle comunicazioni, approfittando anche delle disposizioni telematiche di comunicazione (SARE);
2) Il Ministero interpreta il termine dei 60 gg., precisando che, in quel lasso di tempo, non si deve solo essere inoltrata l’offerta di conciliazione, ma deve essersi conclusa l’intera conciliazione.
Soluzione, che, tra l’altro, meglio si concilierebbe con il 3°comma dell’art. 6, che prevede, entro 65 gg. dalla cessazione del rapporto, l’obbligo dell’Azienda (e che non è improbabile sia stato confezionato dal legislatore, presupponendo questo scenario operativo).
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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