AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 21 maggio 2015

NASPI, LA CONTRIBUZIONE UTILE

La nuova indennità di disoccupazione NASPI (acronimo di Nuova ASPI) è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a)      Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1.2°comma lett. c) del D.lgs. 181/2000 e succ. modd. Intt.;
b)      Possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c)       Possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per quanto riguarda la contribuzione utile (lett. b), si deve intendere anche quella dovuta e non versata, in base al principio della cd “automaticità delle prestazioni” ex. art. 2116 Codice Civile.
La Circolare INPS nr. 94/2015 ha precisato che, ai fini del perfezionamento del requisito, si considerano utili:

a)      I contributi previdenziali, comprensivi di DS e ASPI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
b)      I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta la contribuzione ed i periodi di congedo parentale, purchè regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
c)       I periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
d)      I periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

N.B: I riferimenti agli istituti dei congedi parentali vanno intesi secondo l’evoluzione normativa in atto: i contenuti, evidentemente, dovranno essere assestati, in relazione all’evoluzione normativa indotta dai D.lgs. in materia, prossimi all’emanazione, in attuazione del Jobs Act.

Viceversa, non sono considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

a)      Malattia e infortunio sul lavoro, nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del Datore di Lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale contributivo);
b)      Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria, con sospensione dell’attività a zero ore;
c)       Assenze per permessi e congedi fruiti dal Lavoratore che sia Coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata, in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

N.B: In relazione alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.

A disposizione per approfondimenti

Nessun commento:

Posta un commento