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venerdì 8 maggio 2015

NASPI, QUANTI SOLDI SI PRENDONO? UN ESEMPIO DI CALCOLO

IN ATTESA DI CIRCOLARI INPS, CON ESEMPLIFICAZIONI UFFICIALI DEL CALCOLO DELLA NASPI, CREDENDO DI FARE COSA UTILE, RIPORTIAMO L’ESEMPLIFICAZIONE RICALCATA DALLA CIRCOLARE 9/2015 DELLA FONDAZIONE STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Caso: Tizio, lavoratore licenziato il 3/5/2015, in possesso dei requisiti NASpI (stato di disoccupazione involontaria, 13 settimane di anzianità contributiva nel quadriennio precedente l’evento di disoccupazione, 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione), negli ultimi 4 anni ha percepito una retribuzione imponibile di € 40.000. Vanta, altresì, un accredito contributivo, nel medesimo periodo, di 110 settimane. Quanto percepirà mensilmente di NASPI?

Risposta: L’art. 4 D.lgs. 22/2015 così regola il calcolo e la misura dell’indennità NASPI: 1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. 2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. 3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Nel caso di specie, pertanto, il calcolo deve procedere così: [(40.000/100)*4.33] = € 1.571 (Retribuzione mensile di riferimento) Siccome € 1.571 supera € 1.195, l’indennità NASpI sarà così determinata: [(1.195*75%)+(1.571-1.195)*25%] = € 990 L’importo di € 990 sarà il valore lordo mensile NASpI (inferiore al massimale, fissato, per il 2015, a € 1.300). La medesima indennità (art. 5) è corrisposta per 24 settimane. Dal 1/1/2017 è previsto che la NASpI sia corrisposta per un massimo di 78 settimane. La NASpI si riduce del 3%, per ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Con l’avanzare delle settimane, l’indennità NASPI viene via via ridotta percentualmente, secondo le progressioni che seguono: Numero mensilità di fruizione dell’indennità Penalizzazione NASPI

7 settimane12%
9 settimane18%
14 settimane 33%
16 settimane 39%.

La NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

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