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mercoledì 6 maggio 2015

RIPOSO SETTIMANALE AUTOTRASPORTO, MAI PIÙ FRAZIONAMENTI!

I Lavoratori del settore autotrasporto sono attualmente attraversati da una vicenda particolare. La Nota ministeriale Prot. N. 7136/2015, ha, infatti, precisato che, in materia di autotrasporto, la disciplina sui riposi settimanali deve applicarsi diversamente da quanto finora interpretata dallo stesso Ministero, a causa della rilevazione di un errore nella traduzione italiana dell’art.8 par. 6 Reg. UE nr. 561/06, alla base di tale regolamentazione europea per l’Autotrasporto. Nella versione finora vigente del Regolamento, era previsto che, nel corso di due settimane consecutive i Conducenti debbano effettuare almeno: -Due periodi di riposo settimanale regolare, oppure: -Un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è, tuttavia, compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il successivo par. 7 dello stesso articolo precisa, poi, che qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto va attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. La versione italiana del Reg. UE 561 cit. consentiva, pertanto, almeno in via interpretativa, all’Autotrasportatore, che avesse “opzionato” per il riposo settimanale ridotto (24 anziché 45 h), di fruire, entro la terza settimana, di un numero di ore di riposi pari a “24” (sia pure agganciata a 9 ore di permesso): in questo modo, cioè, veniva interpretata l’espressione “equivalente”. Ad esempio, può darsi che il Lavoratore disponga di un credito di riposi non goduti pari a 10 h (mai superiore alle 21 h complessive, precisa il Ministero): in questo caso, il Ministero ritiene che il testo consenta sì il recupero delle 10 h (entro la terza settimana, e con accluso riposo giornaliero), ma “in blocco”, senza possibilità di frazionamenti (come era stato inteso precedentemente). Sulla metodologia di rappresentazione dei riposi, si rinvia al link http://www.autotrasporto24.it/riposi-settimanali-autotrasporto). 
Tali frazionamenti verranno fatti oggetto di sanzioni, in caso di ispezioni. Contestualmente, si apre un rilevante problema di diritto intertemporale. Nessun dubbio per le sequenze esaurite, alle quali il precedente conteggio non può essere contestato ex. art. 3 l. 689/1987, per difetto radicale di dolo e colpa. Ma possono aversi almeno due casi: - Non siano trascorse le tre settimane di recupero delle ore di riposo non godute: in questo caso, per il godimento di tali ore, occorre procedere al recupero “in blocco” e non frazionato come da Nota Ministeriale; - Se l’Azienda ha già in corso un recupero “frazionato” di ore, il precedente recupero ex. art. 3 l. 689/81, non andrà contestato, ma il residuo delle ore dovrà essere goduto per intero. 
A disposizione per approfondimenti

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