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mercoledì 24 giugno 2015

CCNL STUDI PROF.-I NUOVI LIMITI QUANTITATIVI DEL LAVORO A TERMINE, FLASH

Un brevissimo flash per informarVi che, con la stipula del CCNL 17/4/2015, per gli Studi Professionali, questi sono i nuovi limiti quantitativi massimi per le assunzioni a termine:

a) 3 rapporti a termine per Strutture fino a 5 Dipendenti;
b) 50% per Strutture da 6 a 15 Dipendenti (il 50% è da arrotondare al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato);
c) 30% nelle Strutture con più di 15 Dipendenti (il 50% è da arrotondare al numero intero superiore degli assunti a tempo indeterminato).

La percentuale è calcolata sul numero di lavoratori a tempo indeterminato esistenti al momento dell’attivazione dei contratti a termine: qui, il CCNL deroga (e pare favorevolmente) alla legge, che, al contrario, assume, a base di calcolo, i “lavoratori fissi” in essere al 1/1 dell’anno cui le assunzioni si riferiscono.
I “limiti quantitativi” non si applicano in fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi (fino a 24, se lo dispone la contrattazione territoriale), per assunzioni sostitutive, per assunzioni di lavoratori con più di 55 anni.
Sotto riportiamo il testo di CCNL di interesse.

Art. 53
(…) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere rinnovati senza soluzione di continuità. In relazione al numero di contratti a termine attivabili, i datori di lavoro devono attenersi ai seguenti criteri: - Le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3 lavoratori a termine. - Le strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti non possono eccedere il 50 % arrotondato al numero intero superiore (es. per 7 dipendenti, fino a 4 lavoratori a termine) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. - Le strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non possono eccedere, arrotondato al numero intero superiore (es. per 16 dipendenti, fino a 6 lavoratori), il limite del 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a termine è quello esistente al momento dell'assunzione dei lavoratori a termine. Detti limiti non si applicano alle seguenti ipotesi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriali; b) per ragioni di carattere sostitutivo; c) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

A disposizione per approfondimenti

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