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venerdì 5 giugno 2015

INFORTUNIO INCORSO IN COSTANZA DI DISTACCO: LA RESPONSABILITA' PENALE DELL'AZIENDA DISTACCANTE

Caso: Tizio, Imprenditore edile, cede in distacco all’Impresa Pulimpianti Srl il proprio Dipendente Operaio Caio, per l’esecuzione di un rapporto di appalto. In tale ambito, Caio è chiamato a svolgere operazioni di “rabbocco” di olio in condizioni di precario equilibrio. Caio cade e muore e, nella successiva indagine penale, emergono gravi violazioni e omissioni nella normativa di Sicurezza? Chi risponde? 

Risposta (conforme a Cass. 30483/2014, Sez. IV): Per stabilire correttamente la catena di responsabilità in caso di infortuni in Azienda dovuti a cattiva o carente cura della Sicurezza, in punto di distacco, occorre partire dall’art. 3.6°comma D.lgs. 81/2008, il quale pone a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il Lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni, per le quali questo viene distaccato. Tali ultimi obblighi restano a carico del Datore di Lavoro distaccante. Ove sia dimostrato un nesso causale (art. 40 Codice Penale) tra l’omissione, da parte del Distaccante, di tali oneri di formazione-informazione e l’infortunio, allora non è possibile escludere il concorso (usualmente colposo) del distaccante medesimo nell’infortunio e, specie in caso, di morte, nel reato penale di “omicidio” (art. 571 cp). Usualmente, si incorre nella fattispecie di reato più lieve “omicidio colposo” (art. 589 Cp). In sede forense, però, lo ricordiamo, possono sempre scattare delle sorprese spiacevoli: se, ad esempio, in questo caso, si appura che il distaccante era comunque consapevole di essere “fuori legge”, con le sue omissioni, il Datore rischia l’imputazione per il più grave “omicidio doloso” per “dolo eventuale”: nei casi più gravi, cioè, stante, ovviamente le risultanze processuali disponibili, il Giudice può ritenere che l’omissione non sia avvenuta “per sbadataggine”, ma per aver accettato consapevolmente il rischio (per motivi economici) di possibili atti illeciti.
Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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