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martedì 30 giugno 2015

JOBS ACT E NUOVE COCOCO: DALL'ETERODIREZIONE ALL'ETERO ORGANIZZAZIONE

Un brevissimo flash per sintetizzare il significato (molto efficacemente compendiato in Sole 24 Ore nr. 164/2015) della riforma sulle cococo: “DALL’ETERO-DIREZIONE ALL’ETERO-ORGANIZZAZIONE”. Questo è il frutto del combinato disposto tra l’art.1 e l’art. 52.2°comma del Codice dei Contratti. L’art. 52.2°comma richiama, per la definizione-tipizzazione delle cococo, l’art. 409 cpc, con il portato della tradizionale e consolidata interpretazione giurisprudenziale, che si porta dietro. Dall’altra, l’art. 1 (in vigore, però, dall’1/1/2016) ne circoscrive la portata. Se in tempi antecedenti era decisivo per disconoscere la cocopro la prova della concreta soggezione del Collaboratore a vincoli e obblighi disciplinari (l’eterodirezione), oggi è decisivo provare che la prestazione non è auto-organizzata dal Collaboratore, quanto alle modalità di tempo e orario, ma dal Committente. Se si vuole un confronto con la precedente normativa, si può dire che il legislatore sicuramente esclude la genuinità di quelle collaborazione meramente ripetitive/meramente esecutive. Si possono riprendere, al riguardo, le esemplificazioni contenute nelle precedenti Circolari del Ministero del Lavoro, particolarmente la Circ. 29/2012 che codificavano l’incompatibilità tra la cococo e le mansioni di Imputazione Dati, di pulizie, di Barista. Restiamo comunque a disposizione per prossimi aggiornamenti e approfondimenti.

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