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giovedì 18 giugno 2015

RINNOVO CCNL COMMERCIO, IL LAVORO A TERMINE NELLE "LOCALITA' TURISTICHE"

Con il recente rinnovo del 30/3/2015, il CCNL Commercio-Terziario-Servizi prevede una speciale ipotesi di “rapporto a termine” per le Imprese Commerciali che operino il “località turistiche”. Stiamo parlando dell’art. 66bis (che riportiamo sotto). Raccomandiamo particolare prudenza rispetto a questa previsione: solo in apparenza favorevole, in realtà ricca di punti oscuri e di incognite pratiche, da disaminare con particolare cura, ove le Aziende Clienti intendessero beneficiarne. Innanzitutto, il campo di applicazione della disciplina, le cd “località turistiche”: queste saranno individuate da un apposito contratto di secondo livello. In difetto, pertanto, questa disciplina speciale di contratto a termine, non sarà attuabile. In secondo luogo, il CCNL ritaglia una previsione di “deroga” solo per i “limiti quantitativi” (inapplicabili per questa tipologia speciale di rapporti a termine), senza nulla prevedere per altri aspetti. Come documentato molto acutamente dall’approfondimento di ROBERTO CAMERA, il CCNL non permette al Datore di Lavoro di fruire di altri vantaggi connessi con la “stagionalità”. Ad esempio, non è possibile usufruire dell’esonero dell’aliquota addizionale NASPI 1,4% per rapporti a termine. Sotto riportiamo il testo contrattuale.

Art. 66 bis (Contratti a tempo determinato in località turistiche)
Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. b), D.Lgs. n. 368/2001. Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., con apposito accordo.

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