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martedì 7 luglio 2015

BONUS E.80, A QUALI PRESTAZIONI INPS SI APPLICA

Un flash, sulla scia del Msg INPS 2946/2015 e Circ. INPS 67/2014, per elencare le tipologie di prestazioni previdenziali e assistenziali INPS che beneficiano e che non beneficiano del bonus Renzi degli “€ 80” (stabilizzato per il 2015 dalla l. 190/2015).

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO:
- Indennità di disoccupazione (NASPI, vedi Msg INPS 2946/2015); - Indennità di mobilità ordinaria ex. art. 7 l. 223/91;
- Trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia ex. art. 11 l. 223/91 ed ex. art. 3.3°comma DL 299/1994 conv. in l. 451/1994;
- Sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari e speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to work;
- Crediti di lavoro ex. artt. 1 e 2 D.lgs. 80/1992, ultime tre mensilità pagate a carico del Fondo di Garanzia INPS;
- Indennità di maternità per congedo obbligatorio ex. artt. 16, 17 e 26 D.lgs. 151/2001; - Congedo obbligatorio del Padre ex. art. 4.24°comma lett. a) l. 92/2012.

N.B.: Quelle di cui sopra sono prestazioni per le quali il bonus sarà determinato utilizzando il calcolo del ‘reddito previsionale’. Nell’erogazione del bonus, relativamente a tali tipologie di prestazione, si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’Assicurato non oltre il 31/12/2015, ovvero entro data di scadenza anteriore.

- CIG ordinaria a pagamento diretto;
- CIG straordinaria a pagamento diretto;
- CIG in deroga a pagamento diretto;
- Indennità di malattia;
- Indennità di congedo parentale;
- Congedo facoltativo del Padre;
- Indennità antitubercolari TBC;
- Permessi ex. l. 104/92;
- Prestazioni di congedo straordinario;
- Disoccupazione agricola.

N.B.: Trattasi di prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro dipendente come previsto dall’art. 13 TUIR.

Caratteristiche tecniche e operative:
· Nell’erogazione del bonus, relativamente a tali tipologie di prestazione, si terrà conto della circostanza che, per queste, è impossibile conoscere a priori e in via previsionale la durata della prestazione e l’effettiva fruizione da parte del singolo lavoratore.
· Per tali prestazioni, sono previsti provvedimenti di autorizzazione INPS concessi all’Azienda, non al singolo lavoratore.
· Per queste prestazioni, non sarà possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di sospensione dell’attività lavorativa e, quindi, il relativo reddito previsionale. Il riconoscimento del bonus, in questo caso, sarà effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati.

ALTRE PRESTAZIONI INPS CHE DANNO TITOLO AL “BONUS € 80”: PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE*:
1. Assegni straordinari di accompagnamento alla pensione ex. 2.28°comma l. 662/1996 (modificato dall’art. 3 l. 92/2012): Sono ammesse al “bonus € 80”, in quanto somme destinate a reintegrare il Dipendente dalla perdita di retribuzione determinata dall’uscita anticipata e costituiscono, fiscalmente, redditi della stessa specie di quelli sostituiti (art. 6.2°comma TUIR) e in quanto non assoggettati a tassazione separata.
*Non danno titolo al “bonus € 80”, gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi Bancari e dal Fondo Poste Italiane, perché soggetti a tassazione separata.
2. Prestazioni di esodo ex. art. 4, commi da 1 a 7-ter, l. 92/2012 per lavoratori prossimi alla pensione;
3. Prestazioni pensionistiche complementari ex D.lgs. 21/4/1993 nr. 124;
4. Pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare a seguito della sentenza della Cassazione, sez. tributaria nr. 13095/2006, recepita dalla Circ. Ag. Entr. 25/2006.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO ESCLUSE:
5. Prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata ex. art. 17 TUIR:
· TFR Fondo di Garanzia ex. art. 2 l. 297/1982;
· TFR esattoriali ex. l. 377/1958; · Una tantum co.co.pro. ex. art. 2. 51 ss. l. 92/2012 (in via di abrogazione per effetto del D.lgs. 22/2015);
· Pagamenti arretrati di qualunque prestazione a sostegno del reddito, se rientranti nel regime fiscale ex. art. 17 TUIR;
· Anticipazione NASPI per avvio lavoro autonomo;
· Anticipazione indennità di mobilità, per avvio lavoro autonomo (art. 7.5°comma l. 233/91);
· Anticipazione del compenso/Sussidio in favore dei LSU, per avviarli all’auto-impiego (D.I. 28/5/1998);
· Anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi di Welfare to Work e di sussidi straordinari o speciali concessi dalle Regioni, per finanziare l’autoimpiego dei beneficiari degli stessi.

6. Prestazioni comunque fiscalmente esenti:
· Trattamenti di famiglia (esenti IRPEF ex. art. 12 TUIR);
· Assegno di maternità e per il nucleo familiare concessi dai Comuni (art. 2.6°comma dpcm 452/2000);
· Assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS (art. 2.6°comma Dpcm 452/2000)

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