AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 15 luglio 2015

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA O INSUFFICIENTE FORMAZIONE. NON RILEVA LA MANCATA COLLABORAZIONE DATORILE CON GLI ORGANISMI PARITETICI

Caso (rielaborazione sintetica di Punto Sicuro nr. 3571/2015): Un’Azienda Edile viene sanzionata dalla DTL per “mancata/insufficiente formazione” del personale per non aver “collaborato” per la formazione con “organismi paritetici” dotati dei requisiti di rappresentatività prescritti dalla legge (art. 37.12°comma). Può l’Azienda Edile contestare la sanzione?

Risposta: Il caso è stato chiarito dal Ministero del Lavoro con Nota Prot. Nr. 37/0009483/MA007/A001 del 8/6/15. Mentre ha puntualizzato i requisiti di rappresentatività prescritti dalla legge ex. art. 37 cit. per gli “organismi paritetici” (devono rappresentare Sindacati e Associazioni datorili “comparativamente rappresentative”, firmatarie del CCNL etc.), al fine di colpire fenomeni di possibile “abusivismo” sindacale e professionale, in questa nota, il Ministero ha, altresì, avuto modo di puntualizzare che l’ottemperanza del Datore agli obblighi formativi prescritti dalla legge non va valutata in rapporto agli “organismi paritetici”, verso i quali il Datore ha un generico obbligo (non sanzionabile) di “collaborazione”, “informazione” per gli adempimenti formativi, non di attuare la formazione necessariamente in sinergia con questi. Viceversa, l’adempimento della formazione professionale per la Sicurezza in capo al Datore di Lavoro (ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni amministrative) va valutato in rapporto ad altre fonti: essenzialmente, l’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, che fissa le ore di formazione minima e obbligatorie per la Sicurezza del Lavoro.

Nessun commento:

Posta un commento