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giovedì 2 luglio 2015

MANSIONI NON EQUIVALENTI E CONTEGGIO DEI 36 MESI DEL LAVORO A TERMINE: (CODICE DEI CONTRATTI): PRECISAZIONE E RETTIFICA

Una rettifica parziale ad un precedente post.
Si conferma che, nel calcolo dei 36 mesi, non rilevano più le cd “mansioni equivalenti” svolte dal Dipendente presso lo stesso Datore di Lavoro.
Nel calcolo, pero', non possono rientrare mansioni di qualunque tipo svolte, sia impiegatizie, sia operaie (come sostenuto nel precedente post). Ciò è impedito dalla formulazione dell’art. 19.2° comma D.lgs. 81/2015 che ammette il computo comunque tra mansioni (anche inferiori, anche non equivalenti) comunque entro la stessa categoria o livello legale.
Qui sotto, comunque, a scanso di qualunque equivoco, si riporta il testo di legge in vigore dal 25/06/2015.

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Quanto detto, però, non risolve tutti i problemi.
E' chiaro, infatti, che tale regola è in stretta interdipendenza con le nuove regole sulle mansioni disegnate dal medesimo D.lgs. 81/2015 (art. 3): e soprattutto, occorrerà capire come influenza il conteggio dei 36 mesi l’eventuale circostanza che Datore di Lavoro e Lavoratore si siano avvalse delle più ampie facoltà di demansionamento (anche sotto la Categoria e il livello di inquadramento) previste dalla legge, sia pure con speciali procedure di “deroga”.
Ogni post scritto in precedenza sull'argomento deve intendersi superato dal presente.
Restiamo a disposizione per aggiornamenti

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