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mercoledì 1 luglio 2015

NASPI, I CONTRIBUTI IN VIGORE

Confermando le previsioni della vigilia, l’INPS, con Messaggio 4441/2015, conferma che la contribuzione NASPI (contribuzione base, addizionale, contributo per licenziamento) continua ad essere regolata dalla normativa in vigore (per l’ASPI) al 30/4/2015. La posizione INPS non merita molti commenti, essendo pienamente coerente con un assetto normativo, quello disegnato dal D.lgs. 22/2015, istitutivo della NASPI, che non aveva disposto nulla di preciso sulla contribuzione NASPI. In considerazione di tale vuoto regolativo, opera il rinvio contenuto nell’art. 14: per quanto non diversamente regolato dal D.lgs. 22, resta in vigore, per la NASPI, ogni precedente disposizione (principalmente, la l. 92/2012, ma non solo). Questo lo stato dell’arte.

1) CONTRIBUZIONE ORDINARIA NASPI: 1.61% (1.31%+0.30% ex. art. 25 l. 845/1978). Sul contributo base del 1,31% trovano applicazione eventuali riduzioni del costo del lavoro (art. 120 l. 388/2000; art.1.361 l. 266/2005), nonché le misure compensative ex. art. 8 DL 203/2005, convertito con modificazioni nella l. 248/2005, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai Datori di Lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, al Fondo di Tesoreria, ovvero nelle ipotesi di liquidazione mensile di Qu.I.R. senza accesso al finanziamento assistito da garanzia. Permane, inoltre, in favore di alcune categorie di lavoratori (es. soci lavoratori delle Coop ex DPR 30/4/1970 nr. 602; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) e a determinate condizioni, l’allineamento graduale dell’aliquota contributiva (ex ASPI).

2) CONTRIBUTO ADDIZIONALE: 1.40%, dovuto in relazione a rapporti di lavoro “non a tempo indeterminato”, con esclusione di: -Lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori assenti; -Lavoratori dipendenti a termine della PA ex D.lgs. 165/2001; -Apprendisti; -Assunzioni a tempo determinato per mobilità ex. l. 223/91; -Lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali ex DPR 1525/1963* Va ricordato che il D.lgs. 81/2015 ha introdotto nuove norme per l’individuazione delle attività stagionali. Il Ministero del Lavoro o l’INPS dovranno chiarire se il rinvio contenuto nella l. 92/2012 al DPR 1525 possa riferirsi ai nuovi decreti ministeriali che saranno emanati ex D.lgs. 81/2015 per individuare le attività stagionali.

STAGIONALITA’-SPECIFICHE: Per i periodi contributivi maturati tra il 1/1/2013 e il 31/12/2015, sono esclusi da contribuzione addizionale i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31/12/2011 dalle organizzazioni dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro comparativamente più rappresentative.

SGRAVIO PER STABILIZZAZIONI E RAPPORTI CON LE AGEVOLAZIONI EX. ART. 1.118°COMMA L. 190/2014: Per le trasformazioni/stabilizzazioni intervenute nel corso del corrente anno, è mantenuta la restituzione del contributo addizionale, come in vigore al 30/4/2015. Contrariamente a quanto lasciava intendere il testo dell’art. 1.118°comma l. 190/2014 e alla sua interpretazione ad opera della Circolare 17/2015, l’INPS ha dichiarato tale sgravio “cumulabile” con l’esonero contributivo INPS*. Occorrerà capire se detto “sgravio” potrà eventualmente sforare la soglia di € 8.060 ex. art. 1.118 cit.

3) CONTRIBUTO SULLE INTERRUZIONI DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. Resta in vigore negli stessi termini previsti il “contributo per licenziamento”. La somma limite, per le interruzioni avvenute da maggio 2015 in poi, è fissata in € 1.1195, 00. Conseguentemente, la soglia annuale di contributo corrisponde a € 489.95 e l’importo massimo –riferito a rapporti di lavoro dalla durata pari o superiori a 36 mesi- è di € 1.1469,85.
Tale obbligo contributivo non sussiste in caso di:
-Licenziamento effettuati a seguito di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri Datori di Lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal CCNL;
-Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

DL 76 2013
Il Msg INPS precisa che continua a trovare applicazione l’art. 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI). Una previsione di scarsissima applicazione pratica, ma che esigenze di completezza impongono di menzionare.

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