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mercoledì 15 luglio 2015

REDDITI DI PARTECIPAZIONE NON SOGGETTI A CONTRIBUZIONE INPS

Nel sito ufficiale dei Consulenti del Lavoro, si può trovare la notizia di due sentenze (definite “gemelle”) della Corte d’Appello de L’Aquila (nr. 752, nr. 774), con cui è stata dichiarata illegittima la prassi INPS di assoggettare a contribuzione previdenziale (Gestione Commercianti-Artigiani) anche i redditi di partecipazione da Società di Capitali. Oggetto della sentenza l’interpretazione del disposto di cui all’art. 3bis DL 384/92 conv. in legge 438/92, dove si dispone:

1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

Non potendosi ricondursi alla categoria fiscale dei “redditi di impresa”, ma esclusivamente a quelli di “capitale” (art. 6 DPR 917/86), la Corte d’Appello de L’Aquila (con ragionamento formalmente ineccepibile) esclude che le partecipazioni in Società di Capitali possano ritenersi imponibili INPS.
Questa sentenza viene salutata trionfalisticamente dai Consulenti del Lavoro (vedi link: http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/3646-redditi-da-srl-nessuna-rivendicazione-dall-inps).
Raccomandiamo, comunque, molta prudenza. Tanta chiarezza in punta di diritto, non vale ad eliminare le ancora estese “zone d’ombra” che la casistica presenta. Particolarmente, l’attenzione va posta sulle organizzazioni societarie formalmente “di capitali”, ma concretamente ibride: ad esempio Srl “unipersonali”. In questi casi, il fattore “umano” (e “lavoro”) rende più difficile qualificare le partecipazioni di capitali come non inerenti al lavoro prestato, e, quindi, non suscettibili di imponibilità INPS.

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