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venerdì 11 settembre 2015

JOBS ACT E LAVORO ACCESSORIO, I VOUCHER ACQUISTATI PRIMA DEL 25/6/2015: QUALE DIRITTO TRANSITORIO?

Caso:
Tizio, al 24/6/2015, aveva acquistato (e utilizzato) voucher di lavoro domestico per € 4.000. Di questi, solo una parte corrispondente a € 1.000, l’aveva utilizzata per far lavorare Caio. Al 25/6/2015, successivamente all’entrata in vigore del Jobs Act, residuano € 3.000: può utilizzarli? E se intende avvalersi ancora della prestazione di Caio può giovarsi del nuovo limite economico (ove la situazione di Caio lo permetta) ed erogare compensi per lavoro accessorio fino a € 7.000?

Risposta:
Trattasi di voucher che cadano “a cavallo” tra la vecchia e la nuova normativa: acquistati prima del 25/6/15 (nel vigore dell’art. 70 D.lgs. 276/2003), ma utilizzati e abbinati al Lavoratore solo dopo il 25/6/15. Al momento, comunque, e per un’utile risposta, il quesito deve essere scomposto in due parti, concettualmente distinte:

1) La sorte dei voucher acquistati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015 (ovvero prima del 25/6/15): La sorte di questi voucher è garantita dall’art. 49.8°comma D.lgs. 81/2015; per questi voucher il D.lgs. fa salva la “predetta disciplina”. Pertanto, questi voucher restano utilizzabili, fino al 31/12/2015, anche ben oltre (a quanto pare di capire) le apparenti restrizioni introdotte dal Jobs Act quanto alla tempistica di utilizzazione del voucher (da utilizzarsi ex. art. 49.2°comma entro i “30 gg. successivi” all’acquisto (aspetto, come visto, molto discutibile). Sull’argomento, è intervenuta la Circolare INPS 149/2015, ma, almeno a nostro modesto avviso, senza introdurre chiarimenti di rilievo. N.B.: Non paiono, però, i chiarimenti INPS molto incisivi sulla casistica concreta. L’INPS, infatti, si è limitata a ricalcare la previsione di legge, e a un generico (anche se utile) cenno agli eventuali rapporti in violazioni di legge sorti prima dell’emanazione della Circ. 149, ovvero in difetto di indicazioni operative (rapporti che vengono “fatti salvi” in nome del giusto e doveroso principio della “tutela dell’affidamento amministrativo”).

2) L’influenza di questi voucher sui nuovi limiti economici del D.lgs. 81/2015: Se un Committente scopre di poter “compensare” il voucherista fino a € 7.000 (perchè la situazione del voucherista glielo permette), in conformità alle nuove norme, può acquistare voucher fino a € 7.000? O deve tener conto dei voucher già acquistati?
Come precisato in un precedente post, al momento, quest’ultima pare la soluzione più prudente in quanto accreditata dall’INPS: in un passaggio della Circolare dedicato ai voucher dei Cassintegrati, l’INPS ha ritenuto che, per i voucher per questa particolare tipologia di soggetti (con il limite a € 3.000 netti), ai fini del conteggio del limite economico complessivo utile nel vigore delle nuove norme, si debba considerare l’importo dei voucher già acquistati prima del 25/6/15 (ovvero, nel vigore delle norme previgenti).
Una soluzione, che appare coerente estendere anche agli altri casi di utilizzo di voucher dopo il 25/6/15 (limiti € 7.000, € 2.000). Questa soluzione deve valere anche per i voucher acquistati a cavallo tra la vecchia e la nuova normativa? Ovvero ai voucher acquistati prima del 25/6 e utilizzati dopo il 25/6? La norma, per questi voucher salvaguarda la “previgente disciplina”: disciplina che, evidentemente, deve intendersi comprensiva dei “limiti economici” stabiliti dalla previgente disciplina appunto (tarata particolarmente su “anno solare” e non su “anno civile”).
Ora, allo stato attuale delle cose, riteniamo che la norma debba interpretarsi nel senso che, fino al 31/12/2015, per i voucher acquistati prima del 25/6 (anche se utilizzati dopo) vigono i limiti economici etc. degli artt. 70 ss. D.lgs. 276/03; e su queste regole, il personale ispettivo dovrà condurre i propri accertamenti. Per quanto riguarda i nuovi voucher, atteso che i limiti economici degli stessi sono parametrati su “anno civile”, e non più su “anno solare”, atteso che i nuovi limiti economici devono essere verificati su un orizzonte temporale che si distende tra il 1/1 e il 31/12, atteso che, in difetto di indicazioni normative tale riferimento temporale non può che andare dal 1/1/2015 al 31/12/2015, implicando così una parziale retroattività del conteggio dei limiti economici (in un tempo cioè precedente al 25/6 , data di entrata in vigore del D.lgs. 81), appare coerente (e prudente) seguire l’orientamento espresso dall’INPS in Circolare 149/2015 e scomputare dal nuovo limite degli € 7.000, l’importo dei voucher già acquistati/utilizzati (€ 4.000). Questo, naturalmente, fino a diversa indicazione ministeriale.

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