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martedì 22 settembre 2015

JOBS ACT, INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI: ABOLITO L'ART.4.12 COMMA L.92/2012-FLASH

Un brevissimo flash per avvertirVi che i D.lgs. di attuazione del Jobs Act abroga l’art. 4.12°comma l. 92/2012, che, nel vigore del precedente assetto normativo, regolava le condizioni generali di accesso agli incentivi nelle assunzioni.
L’art. 31 del D.lgs. regola diversamente la materia, riformulando i principi generali. Visto che questa disposizione pare dover entrare in vigore immediatamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la modifica legislativa non può che condizionare le Aziende che avessero intenzione di assumere con incentivi (in primis, l’incentivo ex. art. 1.118°comma l. 190/2014), determinando verosimilmente incertezze.
Data la delicatezza della materia, e dato che proprio la l. 92/2012 ha generato, in sede prima interpretativa e applicativa, “corto circuiti” notevoli, non possiamo esprimerci con prese di posizioni definitive, prima che si pronuncino Ministero e, in particolare, INPS.
Nell’ attesa, ci si potrà rifare ai chiarimenti interpretativi che, auspicabilmente, la Fondazione Studi CDL elaborerà.
Qui di seguito, comunque, riportiamo il testo dell’art. 31, avvertendo che la materia degli incentivi risulta compiutamente regolata nel D.lgs. sulle “politiche attive del Lavoro” agli artt. 29 ss.

Art. 31 (Principi generali di fruizione degli incentivi)

1.Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive ;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

A disposizione per approfondimenti

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