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mercoledì 16 settembre 2015

LAVORO ACCESSORIO E COMMITTENTI IMPRENDITORE - IL LIMITE ECONOMICO DI E. 2000

Quesito:
L’art. 48.1°comma D.lgs. 81/2015 prevede che nei confronti di “Committenti Imprenditori o Professionisti”, fermo restando il limite globale annuo degli € 7.000 netti, il voucher possa sviluppare compensi fino ad € 2.000 per Committente (€ 2020 con rivalutazione ISTAT disposta per il 2015 con Circ. INPS 77/2015). A questi fini, quali requisiti deve rivestire un “Imprenditore”? La legge si riferisce solo ad un Imprenditore commerciale? O anche ad un Imprenditore Artigiano? Cooperativo?

Risposta:
Col passaggio dall’art. 70 D.lgs. 276/2003 (edizione rivista dalla l. 92/2012) all’art. 48, è rimasto il particolare limite economico degli € 2.000, ma questo non è più riservato a “Committenti” definibili quali “imprenditori Commerciali”.
La norma si riferisce semplicemente a “Imprenditori”. Ciò significa che, per definire questa tipologia di soggetti, oggi non è più indispensabile riferirsi alla definizione di “Imprenditore Commerciale” ex. art. 2195 Codice Civile, ma ad ogni tipologia di “Impresa”: anche l’impresa artigiana ex. l. 445/85, anche l’Impresa cooperativa. In particolare, oggi il fulcro dell’attenzione legislativa pare essersi spostato (almeno idealmente) dall’art. 2195 Codice Civile all’art. 2082 Codice Civile, includendo in esso qualunque tipologia di attività organizzata diretta al conseguimento di un lucro soggettivo.
Da questa fattispecie, devonsi comunque linearmente e coerentemente escludere le ONLUS, le organizzazioni No Profit, e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (e le SRL e Soc.Coop. Sportive), perché istituzionalmente definite prive di scopo lucrativo. Anche se esse dovessero svolgere attività commerciali a latere attività lucrative (es. rivendita di pubblicazioni, somministrazioni di alimenti e bevande etc.), esse sarebbero subordinate allo scopo principale “non lucrativo”: rileverebbero come indici di mero “lucro oggettivo”, non sufficiente per integrare il “lucro soggettivo” tipico delle Imprese. Ecco perché questi soggetti, anche se assumessero voucheristi nell’ambito di sagre, bar etc. non potrebbero scontare il limite di € 2.020 per i Committenti Imprenditori, quanto il nuovo limite di € 7.000.

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