AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 30 ottobre 2015

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, QUANDO SI PUO’ ASSUMERE PERSONALE-BREVI CONSIDERAZIONI

Quesito:
Un’Associazione di Volontariato può assumere dipendenti e, con questo, restare Associazione di volontariato? Esiste un criterio per stabilire se, quando e quanto il rapporto dipendenti-Volontari sia o meno compatibile con la l. 266/91 e con l’iscrizione al Registro del Volontariato? Grazie.

Risposta:
Al quesito, molto teorico, non possiamo che dare una risposta altrettanto teorica; e generale.
Al riguardo, la compatibilità tra assunzione di lavoro dipendente e permanenza nel Registro del Volontariato va analizzata sulla scorta dell’art. 3.4°comma legge 266/91 e delle cd Linee Guida del Ministero del Lavoro.
L’art. 3.4°comma l. 266/91 dispone:

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta”.

Allo scopo di dare contenuto pratico e operativo a questa disposizione molto generica, le Linee Guida del Ministero del Lavoro hanno provveduto ad individuare alcune casistiche ed esempi (paragrafo 4.5.4). Il testo integrale potrete leggerlo al link http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/AgenziaTerzoSettore/Documents/Linee_Guida_Registri_volontariato.pdf.
Qui, ci limiteremo ad alcune esemplificazioni.
Allo stato attuale, il rapporto dipendenti-volontari non è rimesso a regole matematiche e automatiche, ma ad una serie di test (non solo quantitativi, ma anche qualitativi), che, valutati congiuntamente tra di loro, devono consentire all’organo di vigilanza un giudizio certamente esaustivo, ma tarato nel caso concreto.
La verifica numerica del rapporto Dipendenti-Volontari, da sola, infatti, potrebbe non essere significativa.
Può, aversi il caso, precisa il Ministero, di un’Associazione con 1 Dipendente occupato in Associazione per 40 h settimanali, a fronte di 10 Volontari occupati per ca. 30 h complessive (orario part time esemplificativo).Questo dato, di per sé, secondo il Ministero non legittima alcuna conclusione, né circa la legittimità, né circa l’illegittimità dell’Associazione di Volontariato rispetto all’art. 3.4°comma l. 266. In questo caso, occorre anche una verifica di ordine qualitativo: ad esempio, potrebbe aversi un’Associazione di accoglienza di disabili, dedicata alla gestione del tempo libero di questi, ad attività ricreative semplici, dove l’unico Dipendente risulta adibito ad attività segretariale; in questo caso, l’apporto prevalente dei Volontari appare ampiamente giustificato, in forza della gratuità e semplicità dell’attività esercitata.
Premesso quanto sopra, le complesse attività assistenziali svolte da un’altra Associazione possono giustificare un ‘maggiore’ apporto di personale dipendente. E’ il caso, ad esempio, di una Associazione dedita a servizi assistenziali per anziani o malati di cancro che organizzi i servizi di assistenza/accompagnamento ai sofferenti.
In questo caso, visto l’art. 3.4°comma l. 266/91 citato, l’apporto di personale dipendente non può certo limitarsi al solo apporto segretariale e amministrativo (comunque, necessario), ma anche a settori assistenziali (Operatore Socio Sanitario etc.), tutti elementi indispensabili per “qualificare” e “specializzare” l’apporto dell'Associazione, in vista della realizzazione dell’attività statutaria. Da questo punto di vista, una ‘maggiore’ presenza di personale, lungi dall’essere anomala, appare al contrario fisiologica e necessaria, non potendo tali attività, così qualificate e delicate, essere affidate tout court a personale volontario.
In questo ambito, può considerarsi “normale” e fisiologico un apporto del personale Volontario specialmente in mero “affiancamento”.
In che termini, allora, può essere valutato “anomalo” l’apporto di personale dipendente?
E’ difficile, quasi impossibile, trarre conclusioni certe sul piano meramente teorico, occorrerebbe misurarsi sul caso concreto.
Certamente, un’Associazione può perdere i benefici connessi allo status di Associazione di Volontariato ex. l. 266/91, ove risulti concretamente che la sua organizzazione è concepita scientemente e preordinatamente per escludere personale volontario. O per impiegare personale volontario per supplire a prestazioni, che, al contrario, per legge, dovrebbero essere svolte da personale dipendente o autonomo qualificato.
Questo, per un primo resconto sintetico della complessa materia.

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

Nessun commento:

Posta un commento