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martedì 6 ottobre 2015

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE: DOPO IL JOBS ACT RESTANO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

Quesito:
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015 che ha radicalmente riformato le cococo e abrogato, con effetto dal 25/6/2015 le “collaborazioni a progetto” ex. artt. 61 ss. D.lgs. 276/03, per una cococo eventualmente stipulata dopo il 25/6/15 (data di entrata in vigore delle nuove norme), restano in vigore gli obblighi di comunicazione telematica al Centro per l’Impiego (denuncia instaturazione del rapporto)?

Risposta:
Ad una prima disamina, la risposta pare proprio positiva. Resta in vigore (non modificata, pare, da alcuna disposizione del Jobs Act) la disposizione ex. art. 9bis.2°comma DL 510/96 che dispone testualmente:

2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

L’obbligo di comunicazione è previsto per le “collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto”: dove “anche” sta per “non solo a progetto”.
Quindi, oggi, il riferimento alle “collaborazioni coordinate e continuative” deve intendersi assestato con riferimento alla descrizione di “cococo” ex. art. 409.1°comma numero 3) Codice di Procedura Civile.
Pertanto, le “cococo” stipulate dopo il 25/6/2015, secondo questa diversa disciplina, sono soggette all’obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego; in caso di inottemperanza, si applicano le conseguenti sanzioni amministrative ex. art. 19 D.lgs. 276/2003.
A disposizione per approfondimenti

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