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mercoledì 7 ottobre 2015

NIENTE CONVALIDA DELLE DIMISSIONI PER IL TIROCINANTE

Quesito:
Le procedure di convalida delle dimissioni si applicano anche ai tirocinanti? Grazie.

Risposta:
La legge non prevede per il tirocinante, in caso di dimissioni, procedure speciali di convalida.
Queste procedure riguardano lavoratori subordinati, collaborazioni a progetto e associati in partecipazione (questi ultimi due casi, frutto di un’estensione del DL 76/2013).
L’estensione non ha riguardato i tirocinanti, e questo costituisce già un dato significativo: il tirocinante non è assimilabile al lavoratore subordinato se difetta una norma di legge che determina l’assimilazione. E al riguardo, soccorre la lettera stessa della legge che riferisce testualmente al “lavoratore” la disciplina della convalida. Al “lavoratore” non è infatti assimilabile giuridicamente il “tirocinante”, il cui rapporto è regolato sempre con chiara estraneità al lavoro subordinato (come si deduce dalle norme che regolano i tirocini, ma anche dalle norme INAIL etc).
Chiude, secondo noi, il cerchio il Ministero del Lavoro con Circolare 35/2013.
A margine, si fa presente che, pur essendo formalmente entrato in vigore il D.lgs. 151/2015, la procedura applicabile resta, anche dopo il 25/9/15 (data di entrata in vigore del D.lgs. 151) ancora la legge 92/2012.
La legge 92/12 è destinata a restare in vigore in via transitoria fino a quando non interverrà la decretazione ministeriale che recepirà le semplificazioni del D.lgs. 151. Così, infatti, dispone l’art. 26.8°comma D.lgs. 151/2015.
Ma anche nel vigore delle nuove norme, le dimissioni del tirocinante sono escluse dalla convalida obbligatoria. Se si scorre il testo di legge, questo riferisce la procedura di dimissioni al “rapporto di lavoro”: e tale non è il rapporto di tirocinio.
Ignoriamo se esistano leggi regionali che estendono al tirocinante la convalida delle dimissioni.
Evidentemente, restiamo a disposizione per approfondimenti.

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

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