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mercoledì 28 ottobre 2015

DECRETO SEMPLIFICAZIONE, LE NUOVE SANZIONI DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)

Le disposizioni del D.lgs. 151/2015 (art. 22.5°comma) che modificano l’art. 39.7°comma DL 112/2008 sul LUL non determinano radicali novità.
Da un lato, il D.lgs. (cd Decreto Semplificazioni) rimodula le sanzioni amministrative per omessa e infedele registrazione nel LUL, secondo i seguenti importi:

-Previsione base: Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.
-Violazione riferita a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi: la sanzione va da 500 a 3.000 euro.
-Violazione riferita a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi: la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.

Dall’altro, il testo assesta i termini descrittivi delle ipotesi di illecito amministrativo oggetto della sanzione:
-Omessa registrazione: si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione, e che si risolvano in differenti trattamenti retributivi, fiscali, previdenziali; -Infedele registrazione: si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 39 D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge n.133/08, diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate, e che si risolvano in differenti trattamenti retributivi, fiscali, previdenziali.

Queste le prime indicazioni che si possono estrarre dalla Circolare 26/2015 del Ministero del lavoro, che si riporta sotto (in estratto).

Art. 22 D.lgs. 151/2015:
5. All'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».

ESTRATTO CIRCOLARE MINISTERO LAVORO NR. 26/2015 (…)
Libro Unico del Lavoro, prospetto paga, assegni familiari

II Legislatore modifica la disciplina sanzionatoria in materia di LUL, prospetto paga e assegni familiari, introducendo un criterio di commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero dei lavoratori coinvolti che ai periodi in cui permanga la condotta illecita. Giova subito precisare che qualora la condotta sia riconducibile a due diverse fasce, andrà applicata la sanzione più elevata la quale assorbirà, evidentemente, la violazione meno grave. Libro unico del Lavoro In riferimento al LUL, viene riformulato il comma 7 dell'art. 39 del D.L. n. 112/2008 prevedendo, per le condotte di omessa o infedele registrazione dei dati, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 1.500. La sanzione è aumentata nei seguenti termini: - da euro 500 ad euro 3.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi; - da euro 1.000 ad euro 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi. Atteso che la graduazione della sanzione tiene conto sia del numero di lavoratori ; che delle mensilità interessate dall'omissione, sono evidentemente superate le indicazioni fornite con circ. n. 23/2011, afferenti le modalità di quantificazione della sanzione nei casi in cui la condotta illecita si protragga per più di una mensilità. Restano invece fermi i chiarimenti già forniti da questa Direzione generale, da ultimo con circolare n. 2/2012, in relazione al concetto di infedele registrazione che va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposto. È quindi da escludersi qualsiasi valutazione in ordine alla riconduzione del rapporto ad altra tipologia contrattuale ovvero in ordine alla mancata corresponsione di determinate somme previste dalla contrattazione collettiva applicata o applicabile, rispetto alle quali è fatto salvo evidentemente il potere di emanare la diffida accertativa al fine di dare immediata tutela ai lavoratori interessati. Si ricorda infine che le condotte di omessa e infedele registrazione - alle quali sono equiparate, ai fini sanzionatori, anche la tardiva compilazione del LUL - sono punibili a condizione che le stesse abbiano determinato differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. (…)

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