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mercoledì 7 ottobre 2015

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITA' SUL LAVORO SOMMERSO-PRIMA PANORAMICA* (AGGIORNAMENTO 16/10/2015)

*AGGIORNAMENTO 16/10/2015

Una breve panoramica (in allegato) del complesso delle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs. 151/2015, relativamente al “lavoro sommerso” (maxi-sanzione e sospensione attività), in vigore dal 24/9/2015.
Tale panoramica è stata attinta dalla Circolare 19/2015 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Naturalmente, ogni disposizione e interpretazione dovrà essere assestata in relazione ai chiarimenti che il Ministero del Lavoro fornirà attraverso proprie Circolari.




LAVORO SOMMERSO, MAXISANZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA’
PANORAMICA DELLE NOVITA’ DEL DLGS 151/2015

Alcune primissime informative flash sul nuovo assetto di regole disegnato dal Jobs Act (art. 22 D.lgs. 151/2015) per il “lavoro sommerso”.

A)    MAXI-SANZIONE PER “LAVORO SOMMERSO”:

-IMPORTO MAXI-SANZIONE PER “LAVORO SOMMERSO”:

a)      Da € 1.900 a € 15.600 per ogni lavoratore (impiego di lavoro superiore a 30 gg. di effettivo lavoro)*;
b)     Da € 3.000 a € 18.000 per ogni lavoratore (impiego di lavoro superiore da 31 a 60 gg. di effettivo lavoro)*;
c)      Da € 6.000 a € 36.000 per ogni lavoratore (impiego di lavoro superiore a 60 gg. di effettivo lavoro)*;

*Nel passaggio dalle vecchie alle nuove norme è stata abrogata la previsione della “somma aggiuntiva” di € 150, ovvero di € 30.
-AGGRAVAMENTI SANZIONATORI: La maxi-sanzione è aggravata del 20% in caso di accertato impiego “in nero” di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno, ovvero di minori.

-PRESUPPOSTI MAXI-SANZIONE: Anche nel vigore delle riforme del Jobs Act, la maxi-sanzione per “lavoro sommerso” si applica ove l’organo di vigilanza riscontri l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (salvo il caso del lavoro domestico). Per l’individuazione della casistica rilevante, e per la soluzione dei casi dubbi (es. Collaboratori familiari, occasionali etc.) si rinvia alla prassi amministrativa consolidatasi nel 2006, in particolare alla Circolare Min. Lav. 36/2006 e 38/2010.
N.B.: Queste sanzioni si applicano sia nel caso in cui il “lavoratore in nero” venga accertato direttamente dall’Ispettore, al momento dell’accesso, sia se il rapporto risulti comunque accertato, anche se successivamente regolarizzato, anche se successivamente concluso.
-DIFFIDABILITA’: La maxi-sanzione torna diffidabile. Si applica l’art. 13 D.lgs. 124/04, che consente, in caso di intervenuta regolarizzazione, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta nel minimo, ovvero in ¼ della sanzione fissa. N.B.: Non si applica mai la diffida ove sia accertato il “lavoro nero” da parte di Cittadini Extra UE senza permesso di soggiorno e di minori.

ATTENZIONE, UN CASO NUOVO E PARTICOLARE DI DIFFIDA: La regolarizzazione può avvenire tramite “assunzione a tempo indeterminato” (in quest’ultimo caso, l’assunzione part time non potrà mai essere inferiore al 50%), ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi”: a questo fine, la legge richiede che il Dipendente (già in nero) sia “mantenuto in servizio” per almeno tre mesi (90 gg. di calendario) dall’accesso ispettivo, senza considerare i giorni e i mesi di “lavoro nero” svolto antecedentemente (il quale andrà comunque regolarizzato). In questo caso, i termini per la sanatoria a titolo di diffida ex. art. 13 D.lgs. 124 non sono più 45, ma 120 gg. dalla notifica del Verbale. In tale periodo, il Datore deve dare prova di aver regolarizzato la contrattualistica, e versato sanzioni, contributi e premi assicurativi (vedi Circ. Min. Lav. 26/2015).

N.B. Continua ad applicarsi la diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/04 (45 gg.) per i seguenti casi:
1) Accessi ispettivi che accertino periodi di lavoro "in nero" precedenti all'accesso ma successivamente regolarizzati (è il caso che, nel vigore delle vecchie norme, consentiva l'applicazione della 'maxisanzione affievolita' e che oggi la legge fa espressamente "salvo" dall'applicazione delle nuove regole sulla diffida;
2) Accessi ispettivi che accertino periiodi di lavoro "in nero" precedenti l'accesso e tali rapporti siano cessati.



DIFFIDA “ORA PER ALLORA”: Se al momento dell’accesso ispettivo, il Datore abbia già provveduto a regolarizzare il “lavoro nero”, e siano già decorsi i 90 gg. utili di ‘mantenimento in servizio’, l’Ispettore emetterà Verbale solo per il pagamento della ‘maxi-sanzione’ in misura minima, da versarsi nei 120 gg. dalla notifica dal Verbale.

COME SI REGOLARIZZA IL “LAVORO NERO” , LA CONTRATTUALISTICA UTILE: Ai fini della “regolarizzazione”, utile per evitare la maxi-sanzione e per evitare la sospensione dell’attività, la legge specifica il tipo di contrattualistica utile, nei seguenti termini che si riportano testualmente:

“… la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi”.
N.B: La Circolare nr. 26/2015 del Ministero del Lavoro esclude che la medesima regolarizzazione possa avvenire con ricorso al lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato. Resta aperto l’interrogativo se la “regolarizzazione” del “personale in nero” possa avvenire con apprendistato (è favorevole, a questa conclusione, la Fondazione Studi CDL con Circ. 19/2015).

B) SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVA-NOVITA’:

-PRESUPPOSTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA: Restano fermi i presupposti di sospensione previgenti. La sospensione, cioè, è disposta dall’Ispettore, quando il numero di lavoratori irregolari sia pari al 20% del totale dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro (Nota INAIL 23/11/2010 nr. 8513). Ad esempio, ove si rilevi la presenza di 10 lavoratori (di cui 3 “in nero”), la percentuale andrà calcolata su base “10” (e non su base “7”); il numero dei lavoratori (di cui “3” in nero), rappresentando il 30% del totale dei Lavoratori, è sufficiente a consentire l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività produttiva;
-NUOVI IMPORTI PER SOMME PER REVOCA SOSPENSIONE: Variano gli importi delle misure aggiuntive previste per conseguire la revoca della sospensione dell’attività. In questi casi, il Datore di Lavoro dovrà versare € 2.000 (sospensione per lavoro irregolare) ed € 3.200 (gravi e reiterate violazioni della normativa di Sicurezza).
- PAGAMENTO A RATE PER LA RIAPERTURA DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA SOSPESA: La sospensione dell’attività produttiva per “lavoro nero” e simili ex. art. 14 D.lgs. 81/2008 potrà essere revocata, con pagamento non dell’intera somma aggiuntiva, ma del 25%. Per il residuo importo, maggiorato del 5%, verrà versato successivamente (a rate), entro sei mesi. In caso di inadempimento, sulle somme si formerà titolo esecutivo. Sulle misure tecniche, si attendono specifiche (essendo inedita la formazione di un titolo esecutivo su un atto dell’Ispettore e non della Direzione Territoriale, in senso stretto).
-REGOLARIZZAZIONE CONTRATTUALE: Tale regolarizzazione avverrà nello stesso modo previsto per la maxi-sanzione.

DISAPPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MINORI, IN PRESENZA DI MAXI-SANZIONE:

Sciogliendo dubbi e perplessità emerse nella prassi precedente, l’art.3.quinquies DL 12/2002 (conv. in l. 73/2002) dispone che l’ applicazione della cd “maxi-sanzione” per “lavoro sommerso” escluda l’applicazione (anche in concorso) di alcune sanzioni minori (che vengono, così, sostanzialmente assorbite) quali:

-Art. 39.7°comma  DL 112/2008 (tenuta/conservazione LUL)
-Art. 19.2-3°comma D.lgs. 276/2003 (mancata comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego).


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