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giovedì 22 ottobre 2015

FALLIMENTO E ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL TFR AL FONDO DI GARANZIA-DA "L'ESPERTO RISPONDE" 41/2015 (QUESITO 3573)

Caso:
L’Azienda Taldeitali Spa (35 Dipendenti) a maggio 2013 chiude definitivamente. A luglio 2014, viene approvato (e non contestato) il concordato preventivo.
A oggi, il TFR non risulta pagato né dal Fondo di Tesoreria INPS né dal Fondo di Garanzia INPS.
Qual è la procedura corretta da seguire per la liquidazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia INPS?
E quali i tempi di definizione della pratica?

Risposta:
Ai sensi della l. 297/82 e del D.lgs. 80/1992, il Lavoratore, in caso di fallimento del Datore di Lavoro, ha diritto al TFR e alle ultime tre mensilità di retribuzione, sul conto del Fondo di Garanzia INPS. L’istanza del Dipendente al Fondo di Garanzia INPS deve essere prodotta dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione o del decreto che decida eventuali opposizioni o impugnazioni.
L’istanza va prodotta alla sede INPS attraverso canali esclusivamente telematici (Circ. INPS 46/2012).
La domanda deve includere carta di identità in corso di validità del richiedente, modello TFR 3bis (Codice SR52) compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato dal Commissario tenuto alla sua compilazione (ex l. 248/2006), copia delle buste paga relative al periodo richiesto, copia autentica del decreto di omologazione del concordato preventivo e attestazione della Cancelleria del Tribunale che il concordato omologato non è stato appellato o reclamato.
Il Fondo è tenuto a liquidare le somme spettanti, compresi interessi legali e la rivalutazione monetaria entro 60 gg. dalla richiesta del Lavoratore (art. 2.7°comma l. 297/82).
A disposizione per approfondimenti

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