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mercoledì 28 ottobre 2015

JOBS ACT E NUOVE NORME SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI - PRIMA PANORAMICA

La presente accompagna prima breve panoramica delle disposizioni introdotte dal Jobs Act (D.lgs. 151/2015. cd Decreto Semplificazioni), relativamente alle nuove norme sul collocamento obbligatorio del personale disabile.
Le informazioni sono attinte dalla Circolare 19/2015 della Fondazione Studi CDL, in attesa di disposizioni di chiarimento ministeriale. Qui di seguito, in sintesi, i tratti principali della riforma.

-CAMPO DI APPLICAZIONE PIU’ AMPIO (art. 2.1°comma D.lgs. 151): Estese le disposizioni ex. l. 68/1999 alle persone di cui all’art. 1.1°comma l. 222/1984, percettori di pensioni di invalidità;
-SUPERAMENTO DEL REGIME DI “GRADUALITA’” NELL’OBBLIGO DI ASSUNZIONE (art. 2 D.lgs. 151): A partire dal 1 gennaio 2017, [viene] superato, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, il regime di gradualità nell’attuazione dell’obbligo di assunzione che era subordinato all’effettuazione di ‘nuove assunzioni’. In altre parole, mentre prima l’obbligo di assumere un disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, ora il semplice fatto di avere dai 15 ai 35 dipendenti impone al datore di lavoro di avere alle proprie dipendenze il lavoratore disabile nei termini previsti per gli altri datori di lavoro (sessanta giorni dall’obbligo). Tale previsione è pienamente applicabile anche ai partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.
-COMPUTO QUOTA DI RISERVA PER DISABILI NON ASSUNTI TRAMITE IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO-NUOVE REGOLE (Art. 4 D.lgs. 151): I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, sono computati nella quota di riserva anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, ma solo nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa al 45%”, ovviamente non dipendente da colpa del Datore di Lavoro (N.B.: Tale meccanismo dovrebbe alleggerire l’adempimento assunzionale di personale disabile, ma non è del tutto chiaro nei termini operativi e si raccomanda di attendere le disposizioni ministeriali del caso).
-NUOVE REGOLE PER L’AUTOTRASPORTO (art.5.1°comma lett. a): Le Aziende di autotrasporto dovranno conteggiare nella base occupazionale utile il personale viaggiante addetto alla guida degli automezzi;
-ESONERO ASSUNZIONE PERSONALE DISABILE PER ATTIVITA’ AD ALTO RISCHIO INAIL (art.5.1°comma lett. a): L’art. 5, semplifica il procedimento di esonero dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, prevedendo un’automaticità basata su un’autocertificazione del datore di lavoro.

ATTENZIONE, L’autocertificazione ha un costo! Il Datore di Lavoro sarà tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili il contributo esonerativo pari ad 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

-ASSUNZIONE TRAMITE CHIAMATA NOMINATIVA E SELEZIONE INDIVIDUALE: Mediante la modifica dell’art. 7 della legge n. 68/1999, si cerca di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro: i datori di lavoro privati e gli pubblici economici avranno la possibilità di assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa (ovvero l’azienda individua autonomamente la persona da inserire). Sarà altresì possibile, e dunque non obbligatorio, far precedere l’assunzione dalla richiesta al servizio competente della raccolta delle candidature sulla base delle qualifiche concordate, ma con il mantenimento in capo al datore di lavoro della facoltà di scelta all’interno della rosa dei nomi proposti.
N.B: Finora l’assunzione di lavoratori disabili avveniva solo parzialmente tramite chiamata nominativa, mentre una parte degli avviamenti era affidati ai servizi competenti.
Con le nuove norme, dal 1/1/2016, l’avviamento lavoratori a cura dell’ufficio avviene solo nel caso di mancata assunzione dei datori di lavoro. Altra importante novità collegata a tali modifiche riguarda la soppressione della possibilità per gli uffici di procedere all’avviamento di lavoratori con qualifiche similari qualora quelle richieste dal lavoratore non siano disponibili. In precedenza, il comma 2 dell’articolo 9 della legge n.68/1999 prevedeva che gli uffici potessero invece procedere secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio. Eliminata anche la possibilità per gli uffici competenti di poter determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
Non risultano mutazioni di rilievo nell’impianto delle sanzioni amministrative, che resta invariato.
Per quanto riguarda la disciplina degli incentivi economici per assunzione di personale disabile, si rinvia a successivo approfondimento, che, si spera, possa compendiare informazioni ufficialmente confermate dal Ministero del Lavoro.
Sarà comunque nostra cura presentare un resoconto coordinato tra la normativa nuova e previgente, non appena il Ministero avrà provveduto a consolidare proficuamente il quadro normativo.
A disposizione per approfondimenti

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