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martedì 27 ottobre 2015

LAVORO SOMMERSO: PAGAMENTO A RATE, PER REVOCARE LA SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVA

Il D.lgs. 151/2015 (altrimenti detto, Decreto Semplificazioni) ha innovato significativamente la procedura per consentire in capo al Datore di Lavoro la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività produttiva. Qui di seguito, un breve riepilogo:
-PRESUPPOSTI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA: Restano fermi i presupposti di sospensione previgenti. La sospensione, cioè, è disposta dall’Ispettore, quando il numero di lavoratori irregolari sia pari al 20% del totale dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro (Nota INAIL 23/11/2010 nr. 8513).
Ad esempio, ove si rilevi la presenza di 10 lavoratori (di cui 3 “in nero”), la percentuale andrà calcolata su base “10” (e non su base “7”); il numero dei lavoratori (di cui “3” in nero), rappresentando il 30% del totale dei Lavoratori, è sufficiente a consentire l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività produttiva;
-NUOVI IMPORTI PER SOMME PER REVOCA SOSPENSIONE: Variano gli importi delle misure aggiuntive previste per conseguire la revoca della sospensione dell’attività. In questi casi, il Datore di Lavoro dovrà versare € 2.000 (sospensione per lavoro irregolare) ed € 3.200 (gravi e reiterate violazioni della normativa di Sicurezza);
- PAGAMENTO A RATE PER LA RIAPERTURA DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA SOSPESA: La sospensione dell’attività produttiva per “lavoro nero” e simili ex. art. 14 D.lgs. 81/2008 potrà essere revocata, con pagamento non dell’intera somma aggiuntiva, ma del 25%. Per il residuo importo, maggiorato del 5%, verrà versato successivamente (a rate), entro sei mesi. In caso di inadempimento, sulle somme si formerà titolo esecutivo. Sulle misure tecniche, si attendono specifiche (essendo inedita la formazione di un titolo esecutivo su un atto dell’Ispettore e non della Direzione Territoriale, in senso stretto).
-REGOLARIZZAZIONE CONTRATTUALE: Tale regolarizzazione avverrà nello stesso modo previsto per la maxi-sanzione. In allegato, si riporta l’estratto della Circolare del Ministero del Lavoro nr. 26/2015, dedicata a questi contenuti
A disposizione per approfondimenti

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