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martedì 13 ottobre 2015

MAXI SANZIONE E MODULAZIONE DELLE SANZIONI IN RELAZIONE AI GIORNI DI LAVORO-PROBLEMI APPLICATIVI

Quesito:
La maxi-sanzione, così come ridisegnata dal D.lgs. 151/2015, modula gli importi sanzionatori in relazione ai giorni di lavoro: da € 1.500 a € 9.000 (per ciascun lavoratore) per 30 gg. di lavoro; da € 3.000 a € 18.000 (per ciascun lavoratore) per lavoro irregolare svolto tra i 31 e i 60 gg. e così via. Utilizzando quali criteri, l’Ispettore può quantificare esattamente i giorni di lavoro e applicare la maxi-sanzione correttamente? Quali rimedi ha a disposizione l’Azienda?

Risposta:
Questo è uno degli interrogativi aperti dalla nuova versione della maxi-sanzioni, sui quali certamente il Ministero del Lavoro dovrà esprimere indicazioni operative chiare al personale ispettivo.
In attesa delle disposizioni ministeriali, e per le ispezioni che già sappiamo correre, basterà osservare come i giorni di lavoro, cui la legge gradua la sanzione, sono definiti secondo fasce ampie (1 mese, 2 mesi, più di 2 mesi), senza con questo obbligare l’Ispettore a contare uno per uno i giorni di lavoro (come imposto nel precedente ordinamento, in cui, accanto alla maxi-sanzione, esistevano le cd “sanzioni giornaliere”).
L’onere della prova dei giorni di lavoro incombe evidentemente sull’Ispettore. Il quale Ispettore dovrà al riguardo raccogliere ogni fonte e documentazione utile per rendersi conto della persistenza del “lavoratore in nero” in Azienda: principalmente tramite interrogazione del Dipendente “in nero”, tramite confronto con gli altri Dipendenti (se ci sono) e il Datore di Lavoro, e sulla base delle documentazioni e informazioni disponibili.
E’ buona cosa che l’Ispettore non prenda “per oro colato” quello che gli dice il Dipendente, ma sappia soppesare le dichiarazioni che riceve: ad esempio, il Dipendente “in nero” potrebbe avere interesse a dichiarare di aver svolto un periodo molto lungo di lavoro nero, anche più lungo del reale, per ritorsione contro il Datore che non l’ha assunto regolarmente.
Crediamo che, nel dubbio, l’Ispettore debba sempre presumere il periodo più breve (meno di 30 gg.) e applicare la sanzione meno grave. Evidentemente, restiamo in attesa di quanto stabilirà al riguardo il Ministero del Lavoro.

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