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venerdì 23 ottobre 2015

MAXISANZIONE E DIFFIDA, I NUOVI CASI EX D.LGS. 151/2015 (GUIDA ALLA LETTURA DELLA CIRCOLARE MIN.LAV. 26/2015




AVVERTENZA: Come promesso, ecco l'annunciato approfondimento sulla nuova diffida per la maxi-sanzione da "lavoro sommerso, che analizza il dettato della Circolare nr. 26 del Ministero del Lavoro.

            DIFFIDA: GLI ARCHITRAVI NORMATIVI
                COSA DISPONE LA CIRCOLARE:La disposizione reintroduce la diffidabilità della maxisanzione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Ai fini della regolarizzazione della violazione, fermi restando i connessi adempimenti formali (istituzione ovvero compilazione LUL, consegna lettera di assunzione, comunicazione al Centro per l'impiego ecc.), si prevede:
a) la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50%, o con contratti a tempo pieno e determinato dì durata non inferiore a tre mesi;
b) il mantenimento in servizio dei lavoratori oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a "tre mesi".
Va subito chiarito che la stipulazione di tali contratti è sottratta, evidentemente, alle eventuali connesse agevolazioni già previste dalla vigente disciplina (prima fra tutte quella di cui all'art. 1, commi 118 e 119, della L. n. 190/2014), attesa peraltro la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che subordina l'accesso ad eventuali benefici “normativi e contributivi” anche al rispetto degli “altri obblighi di legge”.
Nei confronti dei lavoratori irregolari trovati "ancora in forza" al momento dell'accesso ispettivo, si ottempera alla diffida nel termine complessivo di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, mediante la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dei seguenti adempimenti:
a) la regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in "nero" secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi;
b) la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma;
c) il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno "tre mesi" e cioè almeno 90 giorni di calendario, da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento;
d) il pagamento della maxi-sanzione [nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, nota nostra].
Per inciso è opportuno ricordare che, a prescindere dalla regolarizzazione del rapporto come sopra indicata, resta fermo il recupero delle retribuzioni eventualmente non versate attraverso l'emanazione della diffida accertativa, così come del resto già chiarito con circ. n. 1/2013”.
N.B.: La diffida è preclusa dove l’impiego di lavoratori in nero configuri altresì illecito penale (es. impiego di lavoratori extra-UE clandestini ex. art. 22.12°comma D.lgs. 268/98, impiego di minori che non hanno ancora assolto l’obbligo scolastico).
            TIPOLOGIE CONTRATTUALI UTILI PER LA “REGOLARIZZAZIONE”:
            Con specifico riferimento alle tipologie contrattuali previste dal Legislatore, si evidenzia che non risulta possibile, ai fini dell'adempimento alla diffida, la stipula di un contratto di lavoro intermittente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in ragione della ratio legis che impone un'evidente continuità del rapporto, certamente non compatibile con tale fattispecie contrattuale. Inoltre la stipula di un contratto a termine, pur ammessa tra le ipotesi previste dal Legislatore, potrà effettuarsi nel rispetto della disciplina del D.lgs. 81/2015, ivi compresi i limiti quantitativi di cui all’art. 23 del medesimo Decreto”.
            Commento: Il Ministero non ha chiarito se la regolarizzazione possa avvenire con contratto di apprendistato, che è pure contratto a tempo indeterminato.
            I CASI.
            -Periodo minimo di “mantenimento in servizio”, cosa significa:
            COSA DISPONE LA CIRCOLARE:Il periodo minimo di 3 mesi di mantenimento in servizio del lavoratore va computato "al netto" del periodo di lavoro prestato "in nero", il quale andrà comunque regolarizzato.
In altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro "nero" mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l'adempimento alla diffida andrà "conteggiato" dalla data dell'accesso ispettivo”.
            Es. (nostro). Ad un accesso ispettivo del 29/9, Tizio risulta lavorare in nero presso Caio dal 1/8/2015. Da quale giorno decorre il dies a quo per il “mantenimento in servizio per tre mesi” utile per la sanatoria via diffida? Il dies a quo decorre dal giorno dell’accesso ispettivo, ossia dal 29/9. Scadenza il 28/12/15. N.b.: Non si considerano, ai fini dei “mesi di mantenimento in servizio” i pregressi periodi lavorati “in nero”.
            IMPORTANTE:In ogni caso si ricorda che, laddove il datore di lavoro non abbia adempiuto alla diffida entro il centoventesimo giorno dalla notifica, il verbale unico, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004, produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. A tal proposito appare opportuno specificare che entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale deve pertanto trovare pieno compimento l'intero periodo trimestrale di mantenimento in servizio del lavoratore”.
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            -Interruzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al Datore di Lavoro nel periodo compreso tra l’accesso ispettivo e la notifica del Verbale Unico.
            COSA DISPONE LA CIRCOLARE: “Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro nel periodo compreso tra l'accesso ispettivo e la notifica del verbale unico, è comunque possibile - ferma restando la regolarizzazione del periodo "in nero" pregresso -  che l'adempimento alla diffida avvenga con un separato contratto stipulato successivamente allo stesso accesso ispettivo. All'esito della verifica, tale contratto dovrà aver consentito un effettivo periodo di lavoro di almeno tre mesi, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico.
Per maggior chiarezza e al fine di consentire al datore di lavoro di adempiere tempestivamente agli obblighi connessi alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro "nero", il personale ispettivo in sede di primo accesso, nel relativo verbale, avrà cura di informare il datore di lavoro di quanto appena specificato”.
Commento: Siamo certamente davanti ad uno dei passi più complessi della Circolare 26/2015 del Ministero del Lavoro. Può darsi, infatti, che il Dipendente scoperto a “lavorare in nero”, successivamente all’accesso ispettivo, si dimetta, o addirittura si renda irreperibile.
A queste condizioni, non è evidentemente consentito al Datore di Lavoro “mantenere in servizio per tre mesi” il Dipendente, ossia ottemperare ad una delle condizioni della diffida: certo, non per sua volontà. A questo scopo, il Ministero del Lavoro precisa che la “regolarizzazione contrattuale” può avvenire se il Datore ha adottato un contratto di assunzione avente come data lo stesso giorno dell’accesso ispettivo, anche se, successivamente, il Dipendente si sia dimesso (in questo caso, evidentemente, dovrà procedersi alla “convalida”). Se non intendiamo male quanto detto (sia pure in modo ultra-criptico) dal Ministero, ove non sia possibile il “mantenimento in servizio” per tre mesi del Dipendente, il Datore deve provare di avere, contestualmente all’accesso ispettivo, o stipulato il contratto prima delle dimissioni, ovvero offerto il contratto di lavoro: questo, in particolare, è il caso del Dipendente che, successivamente all’accesso, si renda irreperibile. In questo caso, il Datore dovrebbe provare di aver offerto validamente il contratto di lavoro al Lavoratore, almeno notificandoglielo all’ultimo indirizzo utile ex. art. 1335 Codice Civile.
Ci si aspetta che queste siano le informazioni che il personale ispettivo dovrà fornire al Datore di Lavoro, contestualmente all’accesso ispettivo, per metterlo in condizione utile di adempiere, pur a fronte di tali criticità operative.
Ciò posto, si aprono, comunque, alcuni problemi, relativamente alla tempistica di ammissione del Datore al pagamento della maxi-sanzione in misura ridotta: in analogia con quanto disposto dalla Circolare per la cd “diffida ora per allora”, riteniamo coerente ipotizzare che, dimostrata l’impossibilità di garantire il “mantenimento in servizio”, pur dopo la ripetuta offerta di assunzione al Lavoratore, nei 120 gg. successivi alla notifica del Verbale Unico il Datore possa essere ammesso al pagamento della ‘maxi-sanzione’ in misura ridotta.
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-Datore di Lavoro, prima della notifica del Verbale (a seguito di provvedimento di sospensione ex. art. 14 D.lgs. 81/2008), ha provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro
COSA DISPONE LA CIRCOLARE: “Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia provveduto, prima della notifica del verbale (come può accadere anche a seguito del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008), a regolarizzare il rapporto di lavoro secondo le tipologie contrattuali contemplate dalla norma, il personale ispettivo procederà ad adottare ugualmente la diffida che avrà ad oggetto esclusivamente l'obbligo del mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi da comprovare secondo le modalità sopra indicate nonché la richiesta di pagamento del minimo della sanzione edittale. Nelle risultanze del verbale si darà altresì atto della regolarizzazione del lavoratore mediante la stipulazione del contratto.
In ogni caso si ricorda che, laddove il datore di lavoro non abbia adempiuto alla diffida entro il centoventesimo giorno dalla notifica, il verbale unico, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004, produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. A tal proposito appare opportuno specificare che entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale deve pertanto trovare pieno compimento l'intero periodo trimestrale di mantenimento in servizio del lavoratore”.
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-Accesso ispettivo interviene in un momento nel quale i lavoratori sono certamente regolarizzati, ma risulta che essi sono stati impiegati “in nero” in un tempo antecedente l’accesso (n.b.: è questo il caso che, nel vigore della normativa precedente, determinava l’applicazione della ‘maxi-sanzione’ affievolita).
COSA DISPONE LA CIRCOLARE: “Il Legislatore fa salva, in riferimento a taluni contenuti della diffida, l'ipotesi in cui i "risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo" a quello prestato “in nero”. Trattasi, in sostanza, della precedente fattispecie oggetto della c.d. maxisanzione affievolita.
In tal caso, …, la diffida non avrà ad oggetto la stipulazione del contratto secondo le tipologie previste dal Legislatore né il conseguente mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi ma esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in "nero". Pertanto il datore di lavoro, nell'ordinario termine di 45 giorni dalla notifica della diffida, dovrà dare dimostrazione della "copertura" del precedente periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, del pagamento delle sanzioni nella misura minima e dei contributi riferibili al periodo "in nero".
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-Lavoratori risultino impiegati “in nero”, ma non più in forza al momento dell’accesso ispettivo.
COSA DISPONE LA CIRCOLARE:In tal caso, …, la diffida non avrà ad oggetto la stipulazione del contratto secondo le tipologie previste dal Legislatore né il conseguente mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi ma esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in "nero". Pertanto il datore di lavoro, nell'ordinario termine di 45 giorni dalla notifica della diffida, dovrà dare dimostrazione della "copertura" del precedente periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, del pagamento delle sanzioni nella misura minima e dei contributi riferibili al periodo "in nero".
(…) La [nuova] disposizione limita la condizione del "mantenimento in servizio per almeno tre mesi" ai soli lavoratori irregolari "ancora in forza" al momento dell'accesso ispettivo”.
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DIFFIDA “ORA PER ALLORA”: Al momento dell’accesso ispettivo, risulta un pregresso “lavoro nero”, ma siano già decorsi più di 90 gg. dalla “regolarizzazione”
COSA DISPONE LA CIRCOLARE: “Il personale ispettivo ammetterà direttamente il trasgressore al pagamento della sanzione amministrativa pari al minimo edittale (c.d. diffida ora per allora) nel caso in cui, prima della redazione del verbale, questi abbia già documentato gli adempimenti di cui alle lettera a), b) e c) sopra richiamati (regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in "nero", stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma, mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi e cioè almeno 90 giorni), ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi.
In tal caso, il pagamento delle sanzioni andrà effettuato comunque entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale”.
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-Contestazione di più illeciti, alcuni soggetti a diffida “ordinaria” (45 gg.), altri a “diffida speciale” ex art. 22 D.lgs. 151/2015.
“Nel caso di contestazione di più illeciti, diffidabili secondo termini diversi o anche non diffidabili, il c.d. dies a quo per il pagamento della sanzione in misura ridotta (60 giorni ex art. 16 L. n. 689/1981), decorre necessariamente dalla scadenza dei termini individuati dal Legislatore per l'adempimento alla diffida per la maxisanzione.
Allo stesso modo, il termine di 30 giorni per presentare ricorso ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, decorre dalla scadenza del termine di 120 giorni previsto per l'ottemperanza alla diffida per tutti gli illeciti contestati con il medesimo verbale, in conformità con quanto già chiarito con circ. n. 41/2010”.
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DISAPPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MINORI, IN PRESENZA DI MAXI-SANZIONE:

Sciogliendo dubbi e perplessità emerse nella prassi precedente, l’art.3.quinquies DL 12/2002 (conv. in l. 73/2002) dispone che l’ applicazione della cd “maxi-sanzione” per “lavoro sommerso” escluda l’applicazione (anche in concorso) di alcune sanzioni minori (che vengono, così, sostanzialmente assorbite) quali:
-Art. 39.7°comma  DL 112/2008 (tenuta/conservazione LUL)
-Art. 19.2-3°comma D.lgs. 276/2003 (mancata comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego).


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