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giovedì 15 ottobre 2015

MUTAMENTO DELLE MANSIONI (SECONDO IL JOBS ACT) E FORMAZIONE DEL LAVORATORE: OBBLIGO O FACOLTA'?

Quesito:
L’art. 2103 Codice Civile, come risultante dalle modifiche apportate dall’art. 3 D.lgs. 81/2015, prevede al terzo comma:

“Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni”.

Cosa significa questa norma? Come deve porsi il Datore di Lavoro, a seguito di questa riforma, rispetto agli adempimenti formativi per la Sicurezza del Lavoro ex. art. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)?
Questa norma comporta la disapplicazione delle sanzioni in caso di mancata formazione per la Sicurezza, per caso?

Risposta:
L’art. 2103.3°comma Codice Civile deve essere coordinato con l’art. 37.4°comma D.lgs. 81/2008.
A mente di quest’ultimo disposto di legge, la formazione sui rischi di lavoro e le relative misure di sicurezza (art. 37.1°comma TU Sicurezza) deve intendersi obbligatoria.
Ricordiamo che l’art. 37.4°comma dispone l’obbligatorietà di tale formazione in caso di “cambiamento delle mansioni”; e non può nutrirsi dubbio di sorta sulla circostanza che ogni affidamento di nuove mansioni (anche in demansionamento, secondo la nuova formulazione dell’art. 2103 cit.) obblighi il Datore di Lavoro a tale formazione.
L’inottemperanza a tale norma determina l’applicazione, in capo al Datore di Lavoro, delle sanzioni ex. art. 55.5°comma lett. c) D.lgs. 81/2008, così determinate a seguito del D.lgs. 151/2015 (cd Decreto Semplificazioni):

MANCATA O INADEGUATA FORMAZIONE DEL LAVORATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 55.5°comma lett. c D.lgs. 81/2008)
-Arresto:  da 2 a 4 mesi;




-Ammenda: da € 1.200 a € 5.200
-Arresto:  da 2 a 4 mesi;




-Ammenda: da € 2.400 a € 10.400
-Arresto:  da 2 a 4 mesi;




-Ammenda: da € 3.600 a € 15.600

Queste norme rimangono perfettamente in piedi a seguito della riforma delle mansioni operata dal Jobs Act (D.lgs. 81/2015).
Ciò premesso, gli adempimenti formativi cui si riferisce l’art. 2103.3°comma Codice Civile non coincidono con gli obblighi ex. art. 37.1°comma D.lgs. 81/2008, ma si riferiscono ad adempimenti formativi inerenti la professione. Adempimenti formativi dovuti solo “se necessario” (non è chiaro a cosa la norma si riferisca), e la cui assenza non può comunque determinare nullità dell’assegnazione delle mansioni.
A margine, ricordiamo che l’inadempimento degli obblighi formativi ex D.lgs. 81/2008 determina l’applicazione delle sopra citate sanzioni amministrative, ma non certo la nullità dell’assegnazione delle mansioni: questo, già nel vigore della previgente normativa.

Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

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