AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 13 ottobre 2015

NUOVA MAXISANZIONE, IL DIRITTO INTERTEMPORALE APPLICABILE

Vi informiamo che è da poco stata pubblicata la Lettera Circolare Prot. nr. 37/0016494 con la quale il Ministero del Lavoro, nelle prime more di applicazione dell’art. 22 D.lgs. 151/2015 di riforma della maxi-sanzione, definisce il regime “intertemporale” delle nuove disposizioni, in relazione alle condotte accertate dagli Ispettori.
Per le condotte che gli Ispettori abbiano accertato essere “iniziate e cessate” prima del 24/9 us., si applicano le previgenti sanzioni pecuniarie come definite dal DL 150/2013 conv. in l. 27/2014: a queste condotte, non sarà applicata la diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/04. Viceversa, per le condotte che gli Ispettori abbiano accertato essere “iniziate e cessate” dopo il 24/9 us. si applicano le nuove sanzioni pecuniarie: a queste condotte, si applicano le nuove regole del D.lgs. 151/2015, che ammettono la diffida. Inoltre, non si applicheranno contestualmente le sanzioni per omessa comunicazione al CPI, come da nuove disposizioni vigenti.
AGGIORNAMENTO 15/10/15: Secondo la Circolare Min. Lav. 26/2015, per le condotte “iniziate prima del 24/9 e proseguite dopo”, stante la “natura permanente dell’illecito” che “si consuma al momento della cessazione della condotta”, troverà applicazione la disciplina definita dall’art. 22 D.lgs. 151/2015.

Nessun commento:

Posta un commento