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giovedì 19 novembre 2015

ESONERO INPS EX.ART.1.118 COMMA L.190/2014: QUANDO IL LAVORATORE HA PRESTATO SERVIZIO ALL'ESTERO

Caso:
Tizio intende assumere Caio, quale dipendente a tempo indeterminato usufruendo dell’esonero INPS ex. art. 1.118°comma l. 190/14. Nei sei mesi precedenti, però, Caio è stato dipendente in Francia, assicurato presso la gestione pensionistica pubblica francese. Questa circostanza deve intendersi ostativa o meno al riconoscimento dell’agevolazione citata?

Risposta (Circ. INPS nr. 178/2015):
L’art. 1.118°comma l. 190/2014 prevede quanto segue:

"L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro … "

La Circolare INPS ha escluso recisamente che, nel caso di cui sopra, non spetti l’agevolazione de qua:

(…) La sussistenza del predetto requisito [assenza di rapporti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti, nota nostra] va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero nei sei mesi precedenti l'assunzione non consente la fruizione dell'esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l'obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale”.

Questa conclusione non merita particolari commenti, essendo perfettamente coerente alla lettera del testo di legge che connette le “assunzioni a tempo indeterminato” costituite fino a 6 mesi prima, impeditive alla fruizione dell’esonero INPS di cui si tratta, “presso qualsiasi Datore di Lavoro”.
Dove “qualsiasi Datore di Lavoro” sta, evidentemente, per “Datore italiano soggetto ad INPS”, “Datore estero soggetto ad altra Previdenza Pubblica Obbligatoria”.

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