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lunedì 9 novembre 2015

LAVORO A TEMPO DETERMINATO, QUANDO È VIETATO-FLASH

L’art. 20 D.lgs. 81/2015 vieta l’ assunzione a termine nei seguenti casi: a) Sostituzione lavoratori in sciopero; b) Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ex. artt. 4 e 24 l. 223/91 di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisca l’assunzione a termine (fanno eccezione: le assunzioni sostitutive, in liste di mobilità e per rapporti di durata iniziale non superiore a 3 mesi*); c) Presso Unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di CIG (anche straordinaria, anche “in deroga”), che interessi lavoratori adibiti a mansioni cui si riferisca il contratto a termine*; d) In caso di mancata valutazione dei rischi. Trattasi di casistica di molto complessa definizione, che abbisogna di specifici chiarimenti e approfondimenti successivi. In ogni caso, la violazione di tali divieti comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro (art. 20.2°comma D.lgs. 81/2015). A disposizione per approfondimenti

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