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mercoledì 25 novembre 2015

LAVORO A TERMINE: SE IL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA COINCIDE COL TERMINE DEL CONTRATTO

Quesito:
Tizio viene assunto per 6 mesi dalla Ditta di cui è titolare Caio. Il suo contratto (per effetto di CCNL) prevede un periodo di prova di pari durata. Il patto di prova deve considerarsi illegittimo?

Risposta (tratta da Euroconference, 19/11/2015, articolo Il patto di prova nei contratti a termine):
Sicuramente, tale contrattualistica è anomala e distorta: se, infatti, la fissazione di un termine finale al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato mira a garantire una stabilità (almeno temporanea) al rapporto di lavoro, la sovrapposizione del periodo di prova sicuramente aggira questa temporanea stabilità, poiché in questo periodo il rapporto può essere sciolto liberamente.
Anche nell’assunzione a termine (come quella a tempo indeterminato), l’impiego deve avvenire in due fasi: la prima fase, dove è possibile la “prova”, ossia la verifica delle attitudini del lavoratore; una seconda fase, dove il rapporto, per quanto a termine, si considera consolidato nei contenuti professionali ed economici.
Non esiste, al riguardo, una specifica norma di legge che garantisca l’adeguamento del periodo di prova nei contratti a termine (nemmeno il RDL 1825/1924, la prima organica normativa sul contratto di lavoro subordinato in Italia, aveva disciplinato questa ipotesi).
E questo, per il semplice ed elementare motivo, che il Codice Civile (scritto nel 1942) concepisce la “prova” come “elemento accidentale del contratto”, modulabile a discrezione delle esigenze delle parti. In questo senso, la legge (ex. art. 2096 Codice Civile ed art. 10 l. 604/66) disciplina il termine del periodo di prova usualmente definito nel massimo: nulla, pertanto, impedisce alle parti di definire liberamente un periodo minore: ricordiamo che, sul punto, ovvero sulla determinazione del periodo di prova, l’autonomia delle parti (Datore di Lavoro e Lavoratore) è piena, purchè il periodo di prova rientri nei massimi previsti dal CCNL (o, in mancanza, dalla legge: 6 mesi). Rimettendo, pertanto, il Codice Civile alle parti il modellamento del periodo di prova, nulla impedisce che siano le parti stesse del contratto di lavoro a termine a modellare il periodo di prova in modo adeguato alla tipologia di assunzione (e certamente, l’assunzione a termine può essere un’occasione utile per esercitarsi in questo).
Tutto questo, salvo che il CCNL non espropri le parti tale autonomia contrattuale (ad esempio, fissando un periodo di prova fisso, non modificabile), o non fissi un periodo minimo dove è precluso il recesso.
Non mancano, comunque, le esemplificazioni utili della contrattazione collettiva.
-Art. 27.10°COMMA, CCNL CEMENTO INDUSTRIA: I periodi di prova di cui all'art. 21 sono confermati per i rapporti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per contratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso”.
-ART. 27.2°COMMA CCNL CALZATURE:Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è ridotta della metà”.
-ART. 7.4°COMMA CCNL ORIFICERIA INDUSTRIA (SEZ. “DISCIPLINA COMUNE-Contratti di natura temporanea): “Il periodo di prova di cui alle specifiche normative della Disciplina speciale, Parte prima e Parte terza, non potrà avere una durata superiore al 40% della durata del contratto a tempo determinato, fermi restando i limiti massimi previsti nelle suddette normative; esso non potrà essere reiterato da parte della stessa azienda in caso di nuova assunzione sia con contratto a termine che con contratto a tempo indeterminato entro 12 mesi per le medesime funzioni”.
Le Parti, nel modellare il patto di prova al tempo determinato, possono prendere spunto da esempi similari. A disposizione per aggiornamenti

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