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mercoledì 2 dicembre 2015

ART. 35 STATUTO DEI LAVORATORI, COME SI CONTEGGIANO I LAVORATORI A TERMINE

Quesito:
Come si conteggiano i rapporti a termine influenzano il conteggio della “base occupazionale” fissata dall’art. 35 l. 300/70 per l’applicazione dello Statuto dei Lavoratori?

Risposta:
Lo Statuto dei Lavoratori (l. 300/70), particolarmente le garanzie per l’attività sindacale di cui al Titolo III, si applica laddove ricorrono, in capo al Datore di Lavoro, i requisiti dimensionali fissati dall’art. 35 l. 300 cit.
Ecco cosa prevede l’art. 35:

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante

Per quanto riguarda l’influenza del numero contratti a termine su tale computo, soccorre l’art. 27 D.lgs. 81/2015 (che riproduce il contenuto dell’art. 8 D.lgs. 368/2001, modificato dalla legge 97/2013, con effetti dal 4/9/2013), il quale dispone:

Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

Ciò posto, le conseguenze sono lineari: in presenza di più contratti a termine sviluppatisi nel corso degli ultimi 24 mesi (criterio mobile che va calcolato a ritroso, dal momento in cui sarà necessario effettuare il computo), dovranno essere sommate le durate dei singoli rapporti. Pertanto, se nel biennio precedente sono stati stipulati contratti a tempo determinato di 8, 10, 9 mesi, occorrerà procedere alla somma dei periodi e dividere la somma (27) per 24. Si otterrà così 1.12, arrotondato per difetto ad 1 unità lavorativa.

NEL CONTEGGIO SI COMPUTANO ANCHE I LAVORATORI IN MOBILITA’:
Questo, per disposizione del DL 76/2013, con effetto dal 23/8/2013. Ora, per effetto delle disposizioni del Jobs Act, questa previsione si trova compendiata nell’art. 29.1°comma lett. a) D.lgs. 81/2015.
La norma dell’art. 27 D.lgs. 81/2015 è norma generalmente applicabile per il conteggio dei lavoratori a termine, ai fini dei vari limiti dimensionali di legge.
Si applica, salvo che non sia diversamente previsto: come nel caso della legge sul collocamento dei disabili, che contiene norme speciali di conteggio/valorizzazione del lavoro a termine, al fine della “base occupazionale” per le assunzioni obbligatorie.

COSA SI INTENDE PER “UNITA’ PRODUTTIVA”, NOTE:
Per giurisprudenza consolidata, per “unità produttiva” si intende quella entità aziendale che si caratterizza per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si svolga e si concluda il ciclo relativo, o una frazione, o un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale.

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