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lunedì 21 dicembre 2015

EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO (FESTIVITA' NATALIZIE)- RIEPILOGO

In occasione delle festività natalizie 2015/16, si coglie l’occasione per ricordare che il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati che, nel periodo di riferimento, risulta complessivamente inferiore a € 258,52 non si considera retribuzione imponibile ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, rilevante ai fini IRPEF, INPS e INAIL. Tale soglia di esenzione, come precisato dalla Circolare Ag. Entrate 59/2008, non deve intendersi “in franchigia”.
La soglia di € 258.52 (da calcolarsi in riferimento al periodo di imposta), se superata (dal singolo bene o dal complesso di beni o servizi erogati al Dipendente) concorre a base imponibile IRPEF, INPS, INAIL per l’intero.
Ai fini della suddetta disciplina, si considerano “beni in natura” anche i “buoni rappresentativi”: es. buoni benzina, buoni acquisto Standa e simili).
Dal 2008, non è più previsto che tali erogazioni riguardino la generalità o categorie di Dipendenti in occasione di festività natalizie o ricorrenze: le erogazioni possono interessare anche un Dipendente solo e l’erogazione non deve necessariamente essere riferita a festività o ricorrenze (anche se persiste la consuetudine che tali erogazioni abbiano carattere “natalizio”).
Le somme di denaro, al contrario, non sono in alcun caso esenti IRPEF, INPS, INAIL: e questo anche se inferiori alla soglia di € 258.52. Questa regola vale da luglio 2008. Solo in via eccezionale, tale possibilità è stata ripristinata e comunque per zone e un tempo limitati: ad esempio, nell’immediatezza del sisma che ha colpito L’Aquila (periodo 2009-10), ovvero in occasione del sisma dell’Emilia nel 2012.
In allegato, il testo della Circolare Ag. Entr. 59/2008, che riepiloga i contenuti sopra riportati.

ESTRATTO CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 59/2008:
16. Erogazioni liberali in natura
L'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 93/2008 ha soppresso la previsione di cui all'art. 51, comma 2, lettera b), del TUIR che escludeva dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e taluni sussidi economici dallo stesso concessi. In particolare, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti erano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino a 258,23 euro nel periodo d'imposta.
Per effetto della suddetta soppressione, le erogazioni liberali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell'art. 51 del TUIR.
In particolare, il comma 3 dell'art. 51 citato Testo unico esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati - determinato secondo i criteri indicati nel medesimo art. 51 - se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; la medesima norma stabilisce, inoltre, che se detto valore è superiore al limite indicato lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Si ritiene, al riguardo, che la previsione di cui al citato comma 3 dell'art. 51 del TUIR fornisca i criteri per la determinazione del valore dei beni in natura, stabilendo altresì una soglia di detassazione, e che i medesimi criteri debbano essere utilizzati anche se benefit consiste in una erogazione liberale in natura. Ed infatti, la circolare n. 326/1997, in vigenza della previsione agevolativa sulle liberalità ora abrogata, precisava che " ai fini del calcolo del limite in questione, non devono essere considerate le erogazioni liberali di importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 concesse in occasione di festività o ricorrenze ...".
Pertanto, con l'abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro. Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 51, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Al riguardo si ritiene che tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall'altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall'art. 51 del TUIR.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

CASO PARTICOLARE: CESSIONE GRATUITA DI PRODOTTI AZIENDALI. E’ questo il caso, ad esempio, del Datore di Lavoro che ceda ai propri Dipendenti un bene come incentivo all’acquisto di un prodotto aziendale: ad esempio, una Società produttrice di automobili che regala un televisore al Dipendente che acquisti un’automobile, in alternativa ad un ulteriore sconto in denaro sul prezzo di vendita del veicolo. Anche per quest’ipotesi rileva (ai fini dell’imponibilità IRPEF, INPS, INAIL) la soglia degli € 258.52. Ma il calcolo del valore del benefit segue regole particolari (definite in primis ex Ris. A.E. nr. 202/2003 e Circ. INPS 168/2004). A questa casistica, dedicheremo uno spazio di analisi specifico in altro contributo.

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