AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 30 dicembre 2015

JOBS ACT, CESSIONE DELLE FERIE E RIPOSI DEL PERSONALE DIPENDENTE. PRIME NOTE

Con il Jobs Act, diventa possibile cedere ferie e riposi.
Per la precisione, l’art. 24 D.lgs. 151/2015 consente ad un Dipendente di cedere ferie e riposi (settimanali, a quanto è dato capire) ad un altro Dipendente c/o lo stesso Datore di Lavoro ma solo allo scopo di accrescere il “monte ore” disponibile per l’assistenza del figlio minore. La previsione non è operativa, in quanto la sua attuazione è rimessa ai contratti collettivi.
Ecco cosa dispone il testo di legge:

Art. 24. Cessione dei riposi e delle ferie.
1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Per un primo commento, si rinvia all’articolo di MASSI al link: http://www.generazionevincente.it/?p=8403.
Aderendo alle prime note di commento di MASSI, non si può non mostrare perplessità: ferie e riposi settimanali sono qualificati come “irrinunciabili” da norme di rango costituzionale (art. 36.4°comma Cost.) e non pare proprio esistano i presupposti per consentire negoziazioni, quantomeno sulla quota minima di ferie. Tra l’altro, per tradizione (coerente alle norme costituzionali) si ritiene che il “diritto alle ferie” non sia cedibile nemmeno in sede di “conciliazione” ex. art. 2113.4°comma Codice Civile (il “maturato” e non pagato o non fruito è un’altra questione, può essere oggetto di “transazione”).
Ricordiamo che i vincoli non sono solo di origine costituzionale, ma anche europei. Il D.lgs. 66/2003 (recependo consolidate regole europee) fissa il minimo di ferie annuo in 4 settimane e vieta, per questa quota, la monetizzazione delle ferie: un’indicazione che, sia pure indirettamente, conferma l’indisponibilità delle ferie, perché vieta ogni “compensazione economica”.
Se si considera, poi, che la cessione deve avvenire, ma senza pregiudizio dei diritti previsti ex. D.lgs. 66/2003 (e non solo dei diritti di rango costituzionale ferie e riposi settimanali), si fatica davvero a comprendere davvero su quali margini la contrattazione collettiva possa efficacemente intervenire, dati i pesanti vincoli.
E’ fondato il sospetto della complessiva illegittimità costituzionale dell’istituto per “manifesta irragionevolezza” (art. 3 Cost.).
E questo per il semplice motivo che ferie, riposi etc. costituiscono diritti “personali” del lavoratore, strettamente inerenti alla sua posizione lavorativa e non si comprende la ragione giuridica (la “causa” ex. art. 1343 Codice Civile) come essi possano essere traslati su altri.
E’ sufficiente motivare la cessione a fronte di esigenze assistenziali di altro Dipendente? Esigenze assistenziali, per altro, di cui non è fissato il termine di documentazione e di supporto per tale operazione negoziale? Non è chiaro …
Finora, gli istituti inderogabili a tutela del lavoratore dipendente potevano essere negoziati a fronte di situazioni di pesanti crisi aziendali, particolarmente attraverso gli istituti del cd “contratto di solidarietà” o in occasione di procedure di Cassa Integrazione Guadagni o mobilità: per superiori “interessi collettivi” di conservazione della capacità produttiva aziendale e dei posti di lavoro a rischio: non per ragioni individuali come l’assistenza dei figli … Restiamo comunque in attesa dei necessari aggiornamenti

Nessun commento:

Posta un commento