AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 11 dicembre 2015

LAVORO A CHIAMATA-INDENNITA' DI DISPONIBILITA'

Quesito:
Come si determina l’indennità di disponibilità, nel vigore delle nuove norme sul lavoro a chiamata, se il Lavoratore si è reso “disponibile” ai sensi dell’art. 13.4°comma D.lgs. 81/2015?

Risposta:
La disciplina non è mutata, nel passaggio dal D.lgs. 276/03 al D.lgs. 81/2015.
L’art. 16 demanda ai CCNL la determinazione dell’indennità di disponibilità che non deve essere comunque inferiore ai parametri stabiliti da decreto del Ministero del Lavoro, che dovrà essere emanato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/2015.
Al momento, tale dm non è stato emanato. In via transitoria, resta pertanto in vigore il dm 10/3/2004 (emanato nelle more del D.lgs. 276/03) per espressa previsione “transitoria” dell’art. 55.3°comma D.lgs. 81/2015.
In forza di tale Dm, la quota minima dell’indennità di disponibilità si determina come segue:

Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 1, costituita da: -Minimo tabellare; -Indennità di contingenza; -E.T.R.; -Ratei di mensilità aggiuntivi. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato.

DA RICORDARE LA SPECIALE REGOLA SULL’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ NEL CCNL STUDI PROF (ART. 57.U.C.):
Il valore minimo dell'indennità di disponibilità viene determinata nella misura del 30% della retribuzione mensile. La base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione di cui all'art. 117 del presente CCNL e dai ratei di mensilità aggiuntive.
Si esclude, come noto, a tale indennità natura corrispettiva (e retributiva), avendo questa come correlativo non un’obbligazione di fare, ma di “non fare”.
A disposizione per approfondimenti

Nessun commento:

Posta un commento