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giovedì 21 gennaio 2016

ESONERO INPS "RENZI" (EDIZIONE 2016): QUALE SORTE PER LE CIRCOLARI INPS 17-178/2015?

Solo alcune brevi note per ricordare che lo sgravio contributivo previsto per tutte le assunzioni a tempo indeterminato nel settore privato, non agricolo, è stato prorogato anche nell’anno 2016 dalla legge di stabilità 2016 (art. 1.178 commi e ss.).
A differenza dell’omologo sgravio del 2015, sarà riconosciuto non oltre i 24 mesi (in luogo dei precedenti 36). La copertura riguarderà il 40% dei] contributi INPS c/az. e comunque non superiori a € 3.250 su base annua.
Il comma 181 introduce una disposizione speciale per l’ipotesi del ‘cambio appalti’. Il Datore di Lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto, e che assume, ancorchè in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge e di CCNL, un lavoratore per il quale il Datore di Lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il Datore di Lavoro cessante.
Molti, nella pubblicistica e nel web, si chiedono se, al fine della fruizione dell’esonero INPS “Renzi” edizione 2016, si possa fare riferimento alle istruzioni impartite dall’INPS con le note Circolari 17/2015 e 178/2015.
Naturalmente, sul punto, siamo a raccomandare la massima prudenza: le Circolari, infatti, non costituiscono fonti del diritto; l’interpretazione autentica delle leggi può discendere solo dal Giudice o, al limite, dal legislatore medesimo con leggi non a caso denominate di “interpretazione autentica”, mai da atti interpretativi della PA. Questo non significa che le interpretazioni espresse dalla PA non debbano, in certi casi, essere presi in considerazione come particolarmente “autorevoli” (vuoi per la posizione istituzionale, vuoi per l’assoluta attendibilità tecnica dei giuristi della PA), per chiarire, anche in modo determinante, il significato concreto dei testi di legge. Ma si tratta di valutazioni che devono essere condotte con la massima prudenza, caso per caso. Per esempio, con riguardo, all’esonero INPS “Renzi” edizione 2016 appare piuttosto pacifico ritenere che l’agevolazione continui a spettare per “trasformazioni a tempo indeterminato” da “rapporti a termine”. Ma per altre casistiche, è necessario aspettare i chiarimenti dell’Ente, particolarmente per i casi dove potrebbero venire in considerazione preclusioni all’accesso al beneficio in forza dei nuovi limiti generali ex. art. 31 D.lgs. 150/2015: es. obbligo pregresso di assunzione, precedenza etc.: in questo senso, non possiamo ancora dire con sicurezza se l’agevolazione spetti anche in concomitanza con la “stabilizzazione delle collaborazioni autonome” ex. art. 54 D.lgs. 81/2015 (la Fondazione Studi CDL, ad esempio, con Parere 3/2015, e il Ministero del Lavoro, con Intrpello 2/2016 hanno espresso parere positivo, ma i dubbi interpretativi da sciogliere sono ancora molti).
A margine, poi, dobbiamo ricordare che la strutturale natura transitoria di incentivi come gli “incentivi Renzi” non può che rendere “transitorie” le Circolari medesime: decorso, cioè, l’anno di vigenza, esse decadono automaticamente (naturalmente, fino a indicazione contraria). E questo, anche se gli “incentivi” dovessero essere riproposti con l’anno nuovo. Del resto, con l’inizio dell’anno e con la contestuale entrata in vigore delle annuali leggi di stabilità, gli Enti (e anche l’INPS) devono fare i conti con i necessari assestamenti di budget della Finanza Pubblica e non possono che rivedere l’attività degli Uffici in relazione alle nuove previsioni finanziarie. L’Amministrazione che non provveda a questa necessaria previsione viene meno a fondamentali canoni di “buon andamento” della PA (art. 97 Cost.).
Restiamo a disposizione per i necessari aggiornamenti.

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