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martedì 12 gennaio 2016

I RIMBORSI SPESE DEI VOLONTARI NELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO EX. L. 266/91: IL PARERE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 23890/2015, è tornata sulla vexata quaestio dei rimborsi spese al personale volontario.
La fattispecie, come noto, ha dato luogo ad una lunga serie di dibattiti e controversie, non di rado sfociate in iniziative ispettive (anche di notevole risonanza locale) e a frequenti controversie giudiziarie. I dissidi, usualmente, prendono le mosse da somme di denaro corrisposte ai Volontari dall’inquadramento ambiguo, incerto, privo di una giustificazione causale solida e chiara (p.e. “mance” elargite dagli Assistiti, a fronte del servizio reso, pure statutariamente gratuito).
Con l’ultimo pronunciamento, la Cassazione precisa che il rimborso deve essere analitico, non forfettario, ovvero sempre motivabile a fronte di spese effettivamente sostenute dal Volontario (e, di conseguenza, documentate o documentabili), entro eventuali massimali individuali di spesa, ove fissati dall’organizzazione.
Ove la natura di “rimborso spese” di una somma eventualmente corrisposta al Volontario non risultasse provata, la medesima somma si considera “compenso” imponibile ai fini IRPEF, INPS etc. (compenso di lavoro subordinato, di massima, ma non si può escludere la collaborazione autonoma occasionale, almeno a priori, ove ne ricorressero i presupposti: la sentenza, sul punto, non chiarisce!).
Questa è la logica conseguenza, secondo la Cassazione, dell’art. 2.2°comma l. 266/91 che dispone:

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

Chiunque operi con la veste di Associazioni di Volontariato dovrà curare, con particolare attenzione, la documentazione, affinchè risulti la più puntuale possibile e la meglio motivata (es. consumo di benzina per il kilometraggio svolto per specifiche ragioni di servizio), così da essere sempre pronti a fornire in caso di ispezioni o contenzioso le spiegazioni necessarie del caso.
A disposizione per approfondimenti

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