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lunedì 25 gennaio 2016

OMESSO VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTIVE: NON PIÙ REATO FINO A 10.000. (Art. 3 dlgs 8/2016)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 17 del 22/1/2015) l’atteso Decreto di “depenalizzazione” (D.lgs. 8/2016) con cui è stato disposto (dopo un’ondivaga e discussa giurisprudenza) la “depenalizzazione” dell’omesso versamento contributivo (INPS, tipicamente) per importi pari o inferiori a € 10.000 (è questa la soglia che pare definita, stando all’attuale edizione della legge, se non dovessero sopravvenire errate corrige da parte della Gazzetta)

“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”*

*Dal sito web della Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-22&atto.codiceRedazionale=16G00011&elenco30giorni=false
L’articolo sostituisce l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. L’entrata in vigore è prevista per il prossimo 6/2.
Ma che ne è degli illeciti penali già contestati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 8/2016?
In primo luogo, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni comporterà l’automatica estinzione dei reati di “omesso versamento di contributi INPS” di importi pari o inferiori a € 10.000, con effetti retroattivi. Nessun effetto dovrebbe, però, spiegarsi sui reati già estinti, all’entrata in vigore della legge, in forza di spontaneo versamento ai sensi dell’art. 2.1bis. secondo periodo DL 463/83 (conv. in l. 638/1983).
In secondo luogo, con l’entrata in vigore del D.lgs., l’omissione contributiva fino a € 10.000 viene “derubricata” a illecito amministrativo.
Anche per le omissioni contributive punite esclusivamente in via amministrativa, lo spontaneo, anche se tardivo, pagamento delle contribuzioni evase entro 90 gg. dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, determina l’estinzione dell’illecito.

Trasmissione degli atti giudiziari alla “Autorità Amministrativa Competente”:
Per evitare vuoti applicativi (Cass. pen., Sez. un., 29.3.2012, dep. 28.6.2012, n. 25457), l’art. 9 dispone la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni secondo la procedura che qui di seguito si riporta.

Art. 9 Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento gia' iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Per l’individuazione della Autorità Amministrativa competente, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 35.2°comma l. 689/1981:

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

In questo senso, l’Autorità Amministrativa cui dovranno essere trasmessi gli atti per “omissioni contributive pari o inferiori a € 10.000” (già costituenti reato) è individuabile, per lo più, nell’INPS.
A disposizione per approfondimenti

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