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lunedì 22 febbraio 2016

DICHIARAZIONI FALSE O FRAUDOLENTE PER PRESTAZIONI DI MALATTIA O MATERNITA'

Con riguardo alla speciale ipotesi di illecito, citata in oggetto, il D.lgs. dispone la “depenalizzazione”.
Il vecchio art. 1.11°comma DL 663/79 disponeva:

Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 (3), salvo che il fatto costituisce reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui riferisce l'infrazione.

Questa previsione di reato (contravvenzione) era stata esclusa dalla prima tornata di “depenalizzazione” dall’art. 34.1°comma lett. m) l. 689/1981.
La “depenalizzazione” è stata disposta dal D.lgs. 8/2016.
A questo riguardo, l’art. 1.1°comma D.lgs. 8/2016 dispone:

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

La “depenalizzazione” è, al riguardo, controbilanciata da un significativo incremento del carico sanzionatorio: ai sensi dell’art. 1.5°comma lett. a), infatti, dato che l’importo della vecchia multa inferiore a € 5.000, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a € 5.000, né superiore a € 50.000.
Nel silenzio della legge, dovrebbero comunque essere applicabili le riduzioni sanzionatorie ex. art. 16 l. 689/81, salva, probabilmente, la diffida (l’illecito, infatti, non pare rientrare tra quelli cd. “diffidabili”, ma ci riserviamo approfondimenti).
Ricordiamo che, in presenza di eventuali procedimenti penali in corso, gli Uffici giudiziari devono trasmettere gli atti alle Autorità competenti all’emanazione delle sanzioni amministrative, l’ INPS, in questo caso (vedi art. 7 D.lgs. 8/2013).

NOTA: La “depenalizzazione”, in questo caso, non pare concepita per ridurre o cancellare il carico sanzionatorio, ma, al contrario, per incrementarlo, in chiave di maggiore deterrenza ed efficacia, lontano dalle pastoie e lungaggini della procedura penale.
Vale la pena ricordare che simili condotte possono essere contigue al reato di “truffa” ex. art. 640 Codice Penale, aggravata dalla circostanza che a essere danneggiata è la Pubblica Amministrazione.
Da questo punto di vista, il “doppio binario” sanzionatorio penale-amministrativo dovrebbe aumentare l’effettuo dissuasivo rispetto alla commissione di questi illeciti.
A disposizione per aggiornamenti e approfondimenti

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