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giovedì 18 febbraio 2016

DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE IN COSTANZA DI MATRIMONIO-FLASH

La nuova disciplina delle dimissioni ex. art. 26 D.lgs. 151/2015 incide sul caso di dimissioni della Lavoratrice presentate nel periodo che decorre dalla pubblicazione civile di matrimonio fino ad un anno dopo l’avvenuta celebrazione (art. 35.3°comma D.lgs. 198/2006)?
Stiamo parlando delle dimissioni presentate nel periodo in cui la legge interdice il licenziamento “per causa matrimonio”.
Alle dimissioni è dedicata una norma ad hoc, l’art. 35.4°comma D.lgs. 198/2006, che dispone:
Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.
Per questa ipotesi, già prima della l. 92/2012, era concepita una previsione di “convalida” avanti la DTL (diversamente, le dimissioni sono nulle). E’ questa una disposizione che non rientra tra le norme per le quali l’art. 26.8°comma D.lgs. 151/2015 abbia disposto l’abrogazione. Nell’economia della nuova disciplina delle dimissioni, questa norma è destinata ad integrarsi con le nuove regole: anche se, vista la centralità che, in questo sistema, riveste la “convalida avanti la DPL” (anche per le restrizioni specialissime dettate per queste particolarissime situazioni), non pare consentito al Dipendente ricorrere a procedure diverse (es. invio telematico spontaneo).
Inoltre, per la convalida è previsto un termine ad hoc, 1 mese, decorso il quale le dimissioni perdono efficacia: una disposizione, questa, molto opportuna, che conferisce non poca certezza; come noto, disposizioni similari non sono introdotte nel corpo delle nuove procedure sull’invio telematico delle dimissioni discendenti dal D.lgs. 151/2015.
Non dovrebbe spettare, in questo caso, l'indennità di disoccupazione NASPI. Certamente, non spetta in modo automatico come nel caso delle dimissioni del Lavoratore padre e della Lavoratrice madre (art.55 u.c dlgs 151/2001).
Stando alle indicazioni offerte dall'INPS, con Circolare 94/2015, la NASPI spetta al lavoratore dimissionario al ricorrere di una giusta causa di dimissioni  (mancato pagamento delle retribuzioni etc,), non basta la concomitanza con il periodo tutelato di matrimonio ex. Art. 35 dlgs 198/2006.
Questo, almeno, è lo stato dell'arte, stando agli atti ufficiali disponibili.
A disposizione per approfondimenti

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