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giovedì 11 febbraio 2016

DIMISSIONI, RIFLESSI SULLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO*

*ELABORAZIONE DI CASO AFFRONTATO DA EUFRANIO MASSI, Il modello per la convalida delle dimissioni: semplificazioni o complicazioni in vista? (Generazione Vincente Blog)

Quesito:
Una volta che un Dipendente si è dimesso, quando deve essere effettuata la comunicazione di cessazione al collocamento? Dopo 5 giorni dall’atto (civile) di dimissioni? O dopo 5 gg. dalla convalida? Possono considerarsi valide le disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro con Nota Prot. 18273/2012, che aveva fissato la decorrenza dell’obbligo di comunicazione (5 gg.) dall’atto civile di dimissioni e non dalla convalida?

Risposta:
Secondo il dr. MASSI, l’obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato (sanzionato in via amministrativa), in caso di dimissioni del Dipendente, deve essere adempiuto nei 5 giorni decorrenti dall’atto di dimissioni (atto civile, negoziale), non dalla convalida telematica, o avanti la DTL.
Questa soluzione, che conferma gli orientamenti già espressi in via amministrativa dal Ministero del Lavoro con Nota Prot. 18273/12, è coerente con il tenore dell’art. 21.1°comma l. 264/49 che fissa la decorrenza della comunicazione dalla “cessazione del rapporto”: la legge parla di “cessazione del rapporto”, non si riferisce alla “convalida”.
Il dies a quo di decorrenza dell’obbligo ex. art. 21.1°comma non può che essere la data di efficacia delle cessazione del rapporto tracciata nell’atto negoziale di dimissioni: a questi fini, pertanto, è sanzionabile l’omissione o il ritardo solo oltre tale termine. Non è possibile concludere diversamente: ammettendo che il dies a quo decorra dalla “convalida” si perverrebbe a far dipendere l’applicazione la sanzione amministrativa da una “analogia in malam partem” non ammessa dai principi generali sull’illecito amministrativo (l. 689/81).
Resta, pertanto, attuale l’esemplificazione a suo tempo offerta dal Ministero del Lavoro:

A titolo esemplificativo, qualora in una lettera di dimissioni presentata il 1° giugno si faccia riferimento alla data del 30 giugno quale ultimo giorno di lavoro, dal 1° luglio decorreranno i 5 giorni per comunicare al Centro per l'impiego la cessazione del rapporto. Resta evidentemente ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche molto tempo prima rispetto alla decorrenza giuridica della risoluzione del rapporto; ciò in funzione della corretta operatività della procedura di convalida che prevede, tra l'altro, la possibilità di ribadire la volontà di risolvere il rapporto tramite una dichiarazione da apporre sulla ricevuta di comunicazione CO. Quanto all'eventuale revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale, occorre evidenziare che la stessa non potrà che comportare - in caso di comunicazione già effettuata - l'insorgere di un nuovo obbligo comunicazionale.

Ogni problema potrà evitarsi, evidentemente, tanto più l’atto di dimissioni e la “convalida telematica” siano ravvicinate nel tempo, preferibilmente coincidenti (ove possibile). Anche per questo, la Nota Min. 18273/12 mantiene la sua inalterata attualità.
Evidentemente, restiamo a disposizione per comunicarVi i necessari aggiornamenti ministeriali.

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