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martedì 2 febbraio 2016

SGRAVIO INPS RENZI EDIZIONE 2016: VERSO L'ESCLUSIONE DEL LAVORO INTERMITTENTE-FLASH

L’ art. 1.178°comma l. 208/2015, nel rinnovare (sia pure con alcune riduzioni) lo sgravio INPS per le assunzioni a tempo indeterminato, già previste per l’anno passato, non ha disposto (almeno non ha disposto espressamente) l’esclusione dallo sgravio del “lavoro intermittente”, anche se a tempo indeterminato. Questa specifica non era contenuta nemmeno nell’art. 1.118°comma l. 190/2014 (sgravio Renzi, precedente edizione).
Era stata l’INPS (con Circ. 17/2015) a dedurne la “naturale esclusione”, con le seguenti (accettabili) argomentazioni:

Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua ("svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente ... ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno", art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003), tant'è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge ("con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari", art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003). Infine, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro ("il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa", art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003). In definitiva, le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, risultano decisamente incoerenti con le motivazioni che sorreggono le finalità dell'esonero contributivo di cui ai commi 118 e seguenti, dell'articolo 1, della Legge di stabilità, che si individuano, come più volte ribadito, nell'espansione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa. Pertanto, è da escludersi la fruizione dell'esonero contributivo in oggetto nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a chiamata o intermittente.

Anche se, come detto, le Circolari non possono costituire “fonte di interpretazione autentica”, tale interpretazione è perfettamente logica, anche nell’economia del nuovo “sgravio Renzi”.
Tale indicazione è da ritenersi tuttora valida e operante, pur nell’assenza di Circolari o altri atti interpretativi ufficiali, e salvo sviluppi e novità, attualmente imprevedibili. A disposizione per aggiornamenti

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