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giovedì 10 marzo 2016

IL "JOBS ACT AUTONOMI" COMMENTATO: LA RIFORMA DEL TELELAVORO ("LAVORO AGILE")- 2a PARTE

AVVERTENZA:  
In collaborazione con il sito web "Propostalavoro" (http://www.propostalavoro.com/), proponiamo un commento, in due parti, agli articoli del cd Jobs Act-Autonomi, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri a inizio febbraio. 
Avvertiamo i lettori che le norme qui descritte non sono in vigore, ma sono in attesa di approvazione parlamentare.
Ringrazio pubblicamente il dr. Simone Caroli per l'opportunità di collaborazione che mi ha molto gentilmente offerto. 
 PARTE SECONDA: VERSO IL NUOVO "LAVORO AGILE" (ALIAS, TELELAVORO)
I TESTI DI RIFERIMENTO: Per leggere il testo del disegno di legge, articolo per articolo, rinviamo al link:  http://ita.calameo.com/read/0021766369d7be21162fcper gentile concessione dello Studio Cataldi (http://www.studiocataldi.it/)
Il citato testo di legge è stato confermato in Consiglio dei Ministri, con alcune rettifiche, specie agli artt. 8,9, 11 (Welfare). Questo testo di legge è accessibile al link: http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/01/collegato_lavoro_28.1.16.pdf

 L'intervento del Jobs Act-Autonomi sul "lavoro agile" è utile, ma minimale. Le norme sul "lavoro agile" sono certamente un passo avanti, ma non costituiscono un'opera di riforma, quanto di consolidamento, di prima ricognizione di norme sul "telelavoro", largamente vigenti, già codificate e consolidate dalla contrattazione collettiva, refusi a parte (vedi art. 14.2°comma, rinvio al commento). Particolare attenzione meritano i cd "accordi di definizione dei tempi di lavoro" ex. art. 14.1°comma, simili, ma non uguali agli accordi "di coordinamento" (definizione tempi-luoghi di lavoro) del cococo, così come l'art. 19.2° comma che introduce adeguamenti su una materia finora rimasta molto misteriosa, ossia l'infortunistica INAIL del "telelavoratore" (viene disciplinata, in particolare, l'infortunistica in itinere), come potrete scorrere e comprendere meglio dal commento, articolo per articolo, al Disegno di Legge.

COMMENTO ARTICOLO PER ARTICOLO



Art.  13
Si precisa che il “lavoro agile” è promosso dal legislatore quale leva per una maggiore produttività  del lavoro e per la conciliazione vita-lavoro.
Si deve dedurre che, pur nel vigore del nuovo Jobs Act-Autonomi, siano confermati i principi cardine del telelavoro fissati dalla Direttive UE e recepiti, per l’Italia, dall’Accordo Sindacale 9/6/2004, ovvero:  
1) Volontarietà delle Parti; 2) Possibilità di reversibilità delle sequenze operative, trascorso un periodo di tempo da definire, ferma restando la volontarietà delle Parti; 3) Pari Opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino in Azienda; 4) Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto collettivo; 5) Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività lavorativa svolta nell'azienda, da parte del singolo Lavoratore; 6) Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali.

Di particolare interesse il comma 2, lett.c) che consente al “telelavoratore” di non operare su “postazione fissa”. 
Il legislatore ha provveduto ad aggiornare le modalità del “telelavoro” all’èra del mobile: il “lavoro agile”, infatti, potrebbe svolgersi anche con tablet, smarphone, iphone, ovvero con modalità che non presuppongono più il collegamento con la postazione “fissa” del PC. Di questo aspetto, evidentemente, si dovrà tenere conto, con gli opportuni adeguamenti, negli “accordi” di “telelavoro domiciliare” che attualmente fissano in modo piuttosto rigido il luogo di lavoro (nella residenza/domicilio del Lavoratore).
L’insistenza e l’evidenza data al DDL a questo speciale “accordo” ci avvia verso un’interessante ipotesi interpretativa: che cioè nell’economia del nuovo “lavoro agile”, il legislatore abbia inteso valorizzare l’autodeterminazione dei tempi di lavoro in capo al Dipendente. Ove questa ipotesi fosse confermata, i tipi contrattali cococo (autonomo) e lavoro agile (subordinato) si avvicinerebbero alquanto. Ma questo aspetto, lo vedremo meglio più avanti.
Per il resto, questo articolo pare confermare impianti e principi generali vigenti del “telelavoro” (es. il Datore resta responsabile del buon funzionamento degli impianti: art. 13.3°comma).

Art. 14:
L’accordo per l’esercizio del “lavoro agile” (già telelavoro) è fissato per iscritto “anche con riguardo all’esercizio del potere direttivo e degli strumenti tecnologici”. Anche questa norma, di primo acchito, parrebbe avvicinare lavoro agile e cococo; la norma, infatti, presa alla lettera, parrebbe del tutto identica a quella introdotta dall’art. 12.1°comma lett. a) disegno di legge per le cococo, dove si ammette che “tempi” e “luogo” della prestazione siano fissati per iscritto. In realtà, le cose sembrano essere diverse. Mentre nella cococo tale accordo è necessario, difettando altrimenti il requisito fondamentale e tradizionale del “coordinamento”, tale accordo sul “lavoro agile” pare dovuto sulla decisione di attivare il “lavoro a distanza” (ricordiamo il “carattere volontario”), ma non sulle sue modalità organizzative: siamo, pur sempre, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato da una gerarchia Datore-Dipendente (art. 2104 Codice Civile) e non su un rapporto (formalmente) paritario (come, in teoria, il rapporto Committente-Collaboratore) nella cococo. L’accordo scritto, in questo senso, non parrebbe interpretabile come espressione di totale parità negoziale Dipendente-Datore nelle modalità organizzative, quanto potrebbe diversamente essere interpretato, in continuità con le norme collettive e comunitarie, come necessità che siano fissate “per iscritto” le modalità organizzative e i termini funzionali del rapporto (per un elementare elemento di trasparenza).
In chiave di valorizzazione del “lavoro agile” come modalità di conciliazione vita privata (famiglia)-lavoro, sempre il comma 1 dell’art. 14 prevede che l’accordo individui i tempi di riposo. La norma va verificata soprattutto per la ricaduta che può presentare relativamente agli istituti del riposo giornaliero, settimanale etc. ex D.lgs. 66/2003. Bisognerà capire se la disciplina del “lavoro agile” rientra tra quelle di cui art. 17-5°comma D.lgs. 66/2003: tale articolo prevede la possibilità di una rimodulazione di taluni istituti ex D.lgs. 66 cit. per quei Lavoratori Dipendenti che “autodeterminino” i ritmi di lavoro. Occorre verificare l’evoluzione del dibattito parlamentare per capire come tale norma andrà assestandosi.

In gran parte errato e da cancellare il comma 2.

Nulla da dire sulla fissazione di un preavviso speciale di recesso (30 gg.), che si presume derogabile in melius dal CCNL. Ma è certamente da cancellare perché incostituzionale (probabilmente è un refuso) la parte in cui il testo di legge ammette il recesso dal rapporto a tempo indeterminato “senza preavviso”. Tale norma, tra l’altro, determina un ingiustificabile peggioramento non solo dell’attuale disciplina del “telelavoro”, ma anche delle cococo: lo stesso art. 3 DDL Autonomi considera “abusiva” e inefficace un’eventuale norma contrattuale che ammetta il recesso senza preavviso dalla cococo …


ART. 15 (TRATTAMENTO ECONOMICO)

ART. 16 POTERE DISCIPLINARE E DI CONTROLLO

ART. 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 18 (SICUREZZA SUL LAVORO)


Tali articoli non introducono particolari innovazioni, apparendo in gran parte ricognitivi di norme preesistenti sul “telelavoro”.  
Di particolare interesse l’art. 16 che connette l’esercizio del controllo e del potere disciplinare del Datore, via strumenti di “telecomunicazione”, con l’art. 4 l. 300/70 (Controllo a distanza). E’ evidente che il dibattito interpretativo sulle modifiche (controverse) a tale nota norma statutaria si determineranno anche sul “lavoro agile”. 
Per l’utilizzo ai fini del lavoro dipendente di tablet, PC … in quanto “strumenti atti a rendere la prestazione di lavoro” non è dovuta (di massima) autorizzazione DTL e accordo sindacale. E questa regola dovrebbe valere anche se tali attrezzature sono dedotte nel lavoro agile. Ricordo, però, che questa materia del “controllo a distanza” dovrebbe essere  maggiormente considerata per il “lavoro agile”, magari introducendo regole speciali, perché qui l’eventuale “controllo” del Datore non investirebbe solo la vita lavorativa del Dipendente, ma anche … la vita privata (anche dei figli, coniuge etc.). Forse occorrerebbe una più incisiva norma legislativa ad hoc di adeguamento dell’art. 4 alla realtà del “lavoro agile”, e non rilasciare questo aspetto agli “adeguamenti negoziali” delle parti. E’ implicito che nessuna strumentazione può dar luogo a risultanze informative utili per la gestione del rapporto di lavoro (ai fini disciplinari) senza adeguata Informativa Privacy ex Art. 114-115 D.lgs. 196/2003 (art. 4.u.c. l. 300/70, modificato dal D.lgs. 151/2015). Diversamente, ogni informazione attinta deve considerarsi inefficace. 
N.B.: A margine, si nota l’assenza di una norma analoga per i cococo, laddove l’accordo “di coordinamento” tra Committente e Collaboratore per la definizione dei luoghi e tempi di lavoro preveda momenti di lavoro “a domicilio” o “in rete”. Il Jobs Act manca la storica occasione di fissare una disciplina certa e innovativa sulle cococo che avrebbe potuto concorrere in modo decisivo ad un panorama più moderno e coerente per una contrattualistica di lavoro “intelligente” (smart).

ART. 19 (INFORTUNI SUL LAVORO)
Ecco una norma decisamente importante e attesa, rimasta irrisolta nelle more del recepimento delle varie direttive europee sul “telelavoro”. E’, al riguardo, importante citare il paragone con una norma sul “telalavoro” a questo tema dedicata dal recente rinnovo CCNL Studi Professionali: l’art. 73 CCNL rimette, infatti, ad una “azione congiunta” Sindacati-INAIL l’implementazione di una prassi adeguata (verosimilmente, Circolari esplicative etc.), di cui, però, ancora non si è potuto vedere alcun risultato concreto. Era noto a tutti che, per uscire dalle incertezze, occorreva un più deciso intervento legislativo.
L’intervento del Jobs Autonomi è all’altezza?
Al momento, l’art. 19.2°comma estende la disciplina speciale dell’infortunio in itinere agli infortuni occorsi negli spostamenti del telelavoratore: non solo gli spostamenti casa-lavoro, ma (parrebbe) ogni altro spostamento necessitato da:
-Esigenze di servizio;
-Conciliazione lavoro/famiglia.
Ad un primo commento, necessariamente sommario, parrebbe risarcibile l’infortunio stradale occorso al “telelavoratore” domiciliare che abbia interrotto il proprio lavoro per far fronte alla necessità di comprare urgentemente farmaci per il proprio figlio malato; non è chiaro se siano risarcibili gli infortuni occorsi al telelavoratore domiciliare che si rechi alla bottega sotto casa a fare la spesa quotidiana. A rigore di logica, non dovrebbero essere risarciti gli infortuni occorsi in pause programmate nell’accordo di cui all’art. 14.1°comma DDL.
Il tutto dovrà essere vagliato alla luce di un criterio di “ragionevolezza” legislativamente codificato.
Ma sul punto, occorrono approfondimenti.
N.B.: Non si può fare a meno di notare come, anche in questo caso, sia mancata una norma analoga per i cococo che operino “a domiclio”. Anche questa lacuna va letta come un’occasione persa: poteva, questa, essere la sede per una ridefinizione più coerente della contrattualistica “smart” (cococo, telelavoro).
I RESTANTI ULTIMI ARTICOLI ENUNCIANO REGOLE OVVIE, CHE NON SERVE COMMENTARE.
OVVIAMENTE, PER QUANTO NON PREVISTO, SI APPLICA LA DISCIPLINA “COMUNE” DEL LAVORO SUBORDINATO (LEGGE, CCNL), IN QUANTO COMPATIBILI CON IL “LAVORO AGILE”.

PER UNA SINTESI DEI CONTENUTI DEL "JOBS ACT-AUTONOMI", VAI AL SITO WEB "PROPOSTA LAVORO":
http://www.propostalavoro.com/benessere-e-lavoro/strumenti-autopromozione/co-co-co-e-lavoro-agile-due-facce-dello-stesso-lavoro

(FINE)

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