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venerdì 4 marzo 2016

LAVORO A CHIAMATA SOTTO IL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE-FLASH

Fonte ANCL, Renzo La Costa.
Un brevissimo flash per segnalarVi che il contratto di lavoro intermittente (anche detto “a chiamata”), recentemente confermato, nella sua vigenza, dal D.lgs. 81/2015, è stato oggetto di un rinvio cd “pregiudiziale” (ex. art. 267 Trattato UE) alla Corte di Giustizia UE per alcuni profili di contrattualistica che sono stati contestati come illegittimamente discriminatori e contrari alla Direttiva 2000/78. In particolare, è stato contestato l’art. 34 D.lgs. 276/2003 pro tempore vigente.
Come noto, il ricorso al lavoro intermittente, già nel vigore del D.lgs. 276/03, era subordinato al ricorrere delle “causali di lavoro discontinuo” ex. art. 40 D.lgs. 276/03 (poi individuate con dm apposito). Viceversa, il lavoro intermittente era consentito senza restrizioni per pensionati e, soprattutto, giovani di età inferiore a 25 abbi. Proprio qui, cade la contestazione che oggi la Cassazione porta all’attenzione dell’Unione Europea.
La Cassazione si pronuncia su un caso (con già due gradi di giudizio alle spalle) che aveva visto l’impugnazione vittoriosa di un licenziamento di un giovane venticinquenne, inizialmente assunto a chiamata, poi licenziato al superamento dei limiti di età, successivamente riconosciuto lavoratore a tempo indeterminato in forza del verdetto del Tribunale.
La Cassazione paventa che il licenziamento, così motivato, pur consentito a fronte dell’art. 34.2°comma D.lgs. 276/2003, integri, in realtà, gli estremi del licenziamento discriminatorio per motivi di età; e sulla base di questo dubbio, sottopone alla Corte di Giustizia UE la verifica della eventuale illegittimità di tale articolo sul versante degli artt. 6-21 del Trattato UE e della Direttiva 2000/78.
Non è possibile fare pronostici.
L’unico realistico (e non fausto) pronostico che si può fare è che, ove le tesi più favorevoli al lavoratore licenziato fossero accolte, potrebbero essere contestati come “licenziamenti discriminatori” tutti i licenziamenti disposti in forza del superamento di età per il ricorso del lavoro a chiamata: in questo caso, il licenziamento subirebbe le pesanti sanzioni (la reintegra in primis) prevista dall’art. 2.1°comma D.lgs. 23/2015 per questa tipologia di licenziamenti, a prescindere dai limiti dimensionali dell’Azienda.
Naturalmente, l’eventuale dichiarazione di illegittimità dell’art. 34.2° comma D.lgs. 276/2003 potrebbe agevolmente travolgere anche la norma che l’ha successivamente sostituito, ovvero l’attuale art. 13.2°comma D.lgs. 81/2015, che presenta contenuto sostanzialmente analogo.
Evidentemente, occorre stare in allerta e attendere lo sviluppo degli avvenimenti.

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