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martedì 5 aprile 2016

DIRITTI DI PRECEDENZA E ESONERO INPS EX ART.1.178°COMMA L. 208/2015

La già intricata diatriba interpretativa che ha opposto INPS e Consulenti del Lavoro nell’interpretare l’influenza restrittiva dei cd “diritti di precedenza” sulle agevolazioni nell’assunzione (prima discendenti dall’art. 4.12°comma lett. b) l. 92/2012, ora discendenti dall’art. 31.1°comma lett. b) D.lgs. 150/2015) è stata (parzialmente) risolta a beneficio delle Aziende dal Ministero del Lavoro con l’Interpello nr. 7/2016.
Risulta, cioè, chiarita, in via definitiva, il problema dell’influenza del “diritto di precedenza” (del lavoratore a termine “cessato”) sull’eventuale agevolazione cui il Datore intenda accedere (tipicamente, l’esonero INPS ex. art. 1.178°comma l. 208/2015). Recependo l’interpretazione più volte evidenziata dalla Fondazione Studi CDL, il Ministero del Lavoro, con Interpello 7/2016, ha chiarito che il diritto di precedenza del Lavoratore a termine cessato, per spiegare effetti restrittivi sul godimento in capo al Datore di Lavoro, deve risultare manifestato formalmente (e, quindi, notificato dal Lavoratore al Datore di Lavoro) nei termini previsti dal CCNL, ovvero, in difetto, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (ricordiamo che tale diritto riguarda, di norma, i lavoratori a termine, non stagionali, il cui termine contrattuale sia superiore a 6 mesi), ovvero entro 3 mesi (se stagionali). Nulla avendo ricevuto il Datore da parte del dipendente a termine cessato, il Datore di Lavoro (chiarisce il Ministero) può assumere chi vuole con l’agevolazione desiderata (ricorrendone, ovviamente i presupposti), senza che gli possa essere opposto in nessun senso il diritto a precedenza del Lavoratore cessato.
L’INPS ha provveduto a recepire tale parere ministeriale per l’esonero INPS con la Circolare nr. 57/2016 (vedi par. 4 num. 1).
Ricordiamo, però, che “diritti di precedenza” non sorgono solo in corrispondenza di rapporti a termine cessati, ma anche in corrispondenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che siano sfociati in licenziamenti.
Tale, infatti, è il tenore dell’art. 15.6°comma l. 264/49 che dispone:

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi

Si noti che la tempistica di questo diritto è molto più incerta e “lassa” di quella prevista per i lavoratori a termine e questo induce qualche incertezza per i Datori che, avendo licenziato personale, intendessero assumere altri lavoratori, in pendenza di tale precedenza.
Presa alla lettera e, comunque, interpretata come da prassi tradizionale, i “sei mesi” di precedenza sembrano proprio decorrere dalla cessazione del rapporto.
Medio tempore, pare coerente ritenere che l’Azienda (visto anche l’art. 31.1°comma lett. b D.lgs. 150/15 che sostituisce il vecchio art. 4.12°comma l. 92/2012) non possa accedere ad alcuna agevolazione: e questo, in forza della norma che pretende, per l’accesso a qualunque assunzione agevolata, il rispetto dei cd “diritti di precedenza”.
Sul punto, comunque, ci riserviamo i necessari approfondimenti del caso; una cosa è comunque certa.
I chiarimenti ministeriali offerti dall’Interpello 7/2016 valgono, per espressa indicazione testuale del Ministero, solo “con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato”: evidentemente non altre ipotesi di diritto di precedenza (come per i licenziati a tempo indeterminato ex art. 15.6°comma l. 264/49).
E' necessario, quindi, osservare la necessaria prudenza, ove occorresse gestire tali pratiche di “agevolazione”.

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