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mercoledì 27 aprile 2016

I CASI IN CUI E' POSSIBILE LICENZIARE IL DIRIGENTE-PANORAMICA

I Lavoratori Dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale non sono mai stati soggetti alle speciali discipline limitative del licenziamento individuale previste dalla l. 604/66, dalla l. 300/70 e ora aggiornate dal D.lgs. 23/2015 (cd contratto a tutele crescenti).
L’unica cornice legale regolativa della fattispecie è il Codice Civile, in particolare gli artt. 2118-2119.
Tale disciplina, però, risulta rimodulata in relazione agli adattamenti introdotti dalla contrattazione collettiva.
In particolare, mentre l’art. 2119 C.C. sulla cd “giusta causa” di licenziamento (e dimissioni) è immediatamente applicabile (ed è talmente noto, da non meritare ulteriori approfondimenti), la contrattazione collettiva è via via intervenuta per circoscrivere la portata applicativa dell’art. 2118 che, se applicabile direttamente in forza della nuda disposizione del Codice Civile, renderebbe assolutamente libero il licenziamento del Dirigente, salvo l’obbligo del preavviso (è l’ipotesi del cd Licenziamento ad nutum).
Una delle fonti collettive più rilevanti per la regolazione del licenziamento dei Dirigenti è il CCNL “Dirigenti Industria” che, aldilà del limite settoriale di applicazione, costituisce una specie di “modello”, di “disciplina-tipo” su cui sono ricalcate molte altri CCNL (es. Terziario). Per la sua tipicità e significatività, ne forniamo un compendio sotto.
Qui, sarà sufficiente una breve, ma efficace sintesi.
Il “licenziamento economico” del Dirigente (industria), sottratto al regime “deregolato” dell’art. 2118 Codice Civile, è regolato dal CCNL Industria all’art. 22.
Il “licenziamento economico” del Dirigente non soggiace alla regola, comune per gli altri Dipendenti, del cd “giustificato motivo oggettivo”, quanto al più ampio criterio della cd “giustificatezza”.
In altre parole, il licenziamento non deve essere discriminatorio, non deve essere dettato da “motivo illecito”, ma deve essere sorretto da ragioni “oggettive e concretamente accertabili” (vedi, tra le altre, Cass. 17/2/2015 nr. 3121).
Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza:

1)      Soppressione del posto e conseguente riorganizzazione Aziendale (Cass. 8/3/2012 nr. 3628);
2)      Mancato raggiungimento di un certo risultato, a condizione che questo sia pattuito nel contratto individuale di lavoro (Trib. Milano, 9/10/2007);

Sussiste, poi, la “giusta causa” di licenziamento ex. art. 2119, tutte le volte in cui tra Azienda e Dirigente venga meno il rapporto di fiducia. Alcuni esempi:

1)      Dirigente che, in malattia, si renda irreperibile, senza ragione alcuna, alla Direzione Aziendale con cui ordinariamente si interfaccia (Cass. 20/11/2006 nr. 24591);
2)      Dirigente che consenta un indebitamento dell’Azienda oltre il limiti di budget consentiti (Cass. 12/1/2009 nr. 394).

Il Datore di Lavoro è obbligato, contestualmente alla comunicazione del licenziamento, a comunicarne le motivazioni, salvo che per lavoratori aventi diritto alla pensione di vecchiaia o, comunque, al compimento dei 67 anni di età. In ogni caso, è obbligatoria la forma scritta del licenziamento del Dirigente.
Ai sensi dell’art. 32.1-2 comma l. 183/2010, il Dirigente può impugnare il licenziamento entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della sua comunicazione e disporre di ogni istituto di tutela (giudiziale e stragiudiziale) previsto dalla legge e dal CCNL. Va notato, però, che il comma 2 dell'art. 32 riferisce questa possibilità di impugnazione del Dirigente (la stessa tempistica degli altri lavoratori dipendenti) al caso di "licenziamento invalido": tale è il "licenziamento discriminatorio", o "per motivo illecito" del Dirigente. Meno chiaro se sia anche il "licenziamento ingiustificato" (un'espressione non utilizzata dall'art. 32.2 comma citato). Sul punto, pertanto, si raccomanda prudenza. In ogni caso, ove non fosse possibile l'impugnazione ex. Art. 32.2 comma l. 183/2010, sono disponibili le tutele del CCNL (Vedi art. 19 CCNL Dirigenti Industria). 
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Dirigenti industria

Testo Coordinato

Testo coordinato del ccnl per il settore Dirigenti - Industria da valere per il periodo 2015 - 2018


Inizio validità : 25 novembre 2009 - Fine validità : 31 dicembre 2018



Parte sesta - Risoluzione del rapporto
Articolo 22
Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19.
4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.
5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24.
6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna).

Articolo 23
Preavviso
1. Salvo il disposto dell'art. 2119 del cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi otto di preavviso se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore a due anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri quattro mesi di preavviso.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto ai sensi del comma 1, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
4. In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
5. È in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
7. L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
8. Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
9. Agli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 maggio 1985, per la peculiarità delle funzioni dirigenziali, il preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 30 dicembre 2014 al testo del ccnl 25 novembre 2009

Preavviso
L’art. 23, primo comma è sostituito dalla seguente:
1. Salvo il disposto dell’art. 2119 del cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;
a) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;
b) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;
c) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale. 

Articolo 24
Trattamento di fine rapporto
1. In caso di risoluzione del rapporto, spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall'art. 23, un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. Con riferimento al comma 2 del citato art. 2120 del cod. civ., per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale.
Disposizione transitoria
Ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità da calcolarsi all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati.
"Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l'anzianità già prevista dal sostituito art. 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 aprile 1975 per il conseguimento, sull'intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di mezza mensilità, si procederà a quantificare l'indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione individuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro) che saranno erogate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell'ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell'indennità di anzianità.
Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 22 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità.
Nei casi di anzianità che, ai sensi del comma 1, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell'anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del comma 1.
La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal comma 1, anche nei casi di cui ai commi 2 e 3.
Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 22 per consentire la migliore misura per l'intera anzianità. Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L'individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l'indicato rapporto".

Articolo 25
Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del dirigente, l'azienda corrisponderà agli aventi diritto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 24. Ciò, indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per coperture assicurative e per ogni altra causa.

Articolo 26
Anzianità
1. A tutti gli effetti del presente contratto l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda anche con altre qualifiche.
2. Agli effetti della determinazione dell'anzianità ogni anno iniziato si computa pro-rata in relazione ai mesi di servizio prestato, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
3. All'anzianità come sopra specificata vanno sommate quelle anzianità convenzionali cui il dirigente abbia diritto.

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