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mercoledì 6 aprile 2016

LE NUOVE NORME SULL'INFORTUNIO IN ITINERE DEI CICLISTI. LE PRIME INDICAZIONI DI PRASSI DELL'INAIL

Con il post del 24/2 us., abbiamo avuto modo di illustrare i contenuti della l. 221/2015 (cd Collegato Ambientale) relativi alla revisione della disciplina dell’assicurazione INAIL per “infortuni in itinere” occorsi con l’uso di velocipede.
In quella circostanza, abbiamo evidenziato come le disposizioni di legge (es. art. 2.2°comma ultimo cpv) introducano una “presunzione di necessità” dell’uso del velocipede:

ai fini dell’infortunio in itinere, tale norma, almeno intesa nel suo significato letterale, dovrebbe escludere ogni accertamento INAIL relativamente a questo classico presupposto di assicurabilità dell’infortunio in itinere.

Presa alla lettera, cioè, la legge garantirebbe una presunzione assoluta di necessità dell’uso del velocipede, in quanto direttamente e inderogabilmente valutata dal legislatore, in considerazione della generale “positiva” ricaduta ambientale dell’uso del velocipede. Un’interpretazione recisamente respinta dall’INAIL che, nella recentissima Circolare nr. 14/2016 (25/3) precisa:

Nulla cambia .. con riferimento alla valutazione relativa al carattere necessitato del mezzo di trasporto privato.

La “necessità” del mezzo, quindi, va valutata alla stregua dei “principi generali” delle norme anti-infortunistiche INAIL sul “rischio elettivo”.

AGGIORNAMENTO 13/7/16
Al riguardo, si segnala come l’INAIL abbia interpretato l’inciso “l’uso del velocipede è sempre necessitato”, precisando come la “necessità del velocipede” non vada presunta ex lege (interpretazione da noi criticata nella mail del 22/1 h. 18,44), ma sia, al contrario, soggetta ad una “inversione dell’onere della prova” in capo all’istituto, in relazione alle alternative disponibili (percorso a piedi, mezzi pubblici). L’istituto, cioè, pare poter escludere la presunzione di “uso necessitato” del velocipede (codificata dalla legge 221/15), solo in casi di “manifesta non necessità” del velocipede (ci pare di dire quando il tragitto, talmente breve, possa essere compiuto, più efficacemente, a piedi).

Questo appare il punto più qualificante della Circolare INAIL 14/2016: per il resto, si richiamano i principi generali dell’infortunio in itinere (normalità del percorso, interruzioni etc.).
Con maggiore puntualità tecnica rispetto al testo legislativo, l’INAIL precisa che la riforma ex. l. 221/2015 incide efficacemente anche sulla valutazione di un altro requisito di assicurabilità tradizionale dell’infortunistica in itinere, il cd requisito della “normalità” del percorso.
Per l’INAIL, “percorso normale” spesso equivale a “tempo più breve”: per questi motivi, in passato, l’Istituto, pur in mezzo a molte critiche, era arrivato a riconoscere l’indennizzo dell’infortunio in itinere con velocipede, per lo più, in casi di percorrenza sulla sede stradale aperta (in esecuzione del “tragitto più breve”), non in piste ciclabili, quando il ricorso a queste “allungasse” il tragitto.
Ora, la Circolare 14/2016 assesta l’accertamento di questo requisito di assicurabilità, precisando che, per effetto della nuova legge, potrà valutarsi positivamente (ai fini della cd “normalità del tragitto”) il caso dell’infortunio occorso in pista ciclabile per accedere alla quale il Lavoratore-Ciclista abbia affrontato un percorso più lungo di quello normale, giustificato dalla concreta situazione della viabilità e dalla maggiore agilità di uso connessa al velocipede (ovviamente, ricorrendo gli altri requisiti di legge per l’assicurazione dell’infortunio in itinere).

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